Art. 505 — Atti del cassiere

Le riscossioni e i pagamenti sono effettuati dal cassiere e trascritti sull'apposito registro, in ordine cronologico e distintamente per i pagamenti in contanti e con il conto corrente postale o bancario; sullo stesso registro sono riportate, distintamente, le disponibilita' della cassa di riserva e di quella corrente. Il cassiere, per ogni riscossione e pagamento che effettua, accerta l'esattezza formale dei dati dei relativi ordini, rilascia o si fa rilasciare apposita quietanza e appone sul titolo la data dell'operazione eseguita e la propria firma. Non sono valide le quietanze con riserva o condizione. Per i pagamenti da eseguirsi da parte dei cassieri dei contingenti all'estero o delle unita' assimilabili o delle direzioni o centri di intendenza dei contingenti stessi, nei casi eccezionali in cui il creditore non sia riconoscibile, perche' sprovvisto di documenti ufficiali, ovvero non e' in grado di rilasciare quietanza, e' possibile, purche' vi sia la certezza che il creditore abbia effettivamente titolo al credito, redigere un verbale, sottoscritto dal responsabile dell'attivita' e dal cassiere, che attesti l'avvenuto pagamento ed evidenzi le ragioni che hanno imposto la particolare procedura. Il verbale, vistato dal capo del servizio amministrativo, e' approvato dal direttore della direzione o del centro di intendenza, ove costituiti, ovvero dal comandante del contingente o dell'unita' assimilabile. Costituiscono quietanza liberatoria:

  • a)il verbale di cui al comma 3;
  • b)i certificati a tal fine emessi dall'Amministrazione postale per i pagamenti effettuati a mezzo conto corrente postale;
  • c)gli estratti conto e le altre certificazioni emesse dagli istituti di credito per i pagamenti effettuati tramite conto corrente bancario o tramite carte di credito quando autorizzate;
  • d)le particolari quietanze rilasciate dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici per i pagamenti effettuati in contanti. Su richiesta del creditore, i pagamenti sono effettuati con assegni circolari o di conto corrente bancario non trasferibili. L'annotazione nell'ordine di pagamento degli estremi del titolo di credito emesso e della lettera assicurata spedita, costituisce certificazione provvisoria dell'operazione in attesa della quietanza del creditore, per gli assegni circolari inviati all'organismo per la diretta consegna all'interessato, ovvero in attesa degli estratti conto degli istituti di credito, per gli assegni di conto corrente bancario inoltrati anche direttamente al domicilio del creditore. Le spese di spedizione degli assegni circolari o del conto corrente bancario sono poste a carico dei creditori e detratte dal loro credito. Se ((non)) e' possibile pagare tutti i creditori compresi in uno stesso ordine di pagamento, l'ammontare delle somme erogate e' considerato denaro e il titolo parzialmente quietanzato, pur costituendo parte integrante delle disponibilita' della cassa corrente, non va computato nel limite di cui all'articolo 503, comma 3. Il capo della gestione finanziaria esegue il riscontro delle operazioni della giornata sulla scorta del rapporto giornaliero di cassa che riepiloga e racchiude gli ordini di pagamento e di riscossione eseguiti e i relativi documenti giustificativi.

Testo vigente dal 28 aprile 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 aprile 2012

Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012. 1 parola aggiunta.

… corrente bancario sono poste a carico dei creditori e detratte dal loro credito. Se aggiunto: non e' possibile pagare tutti i creditori compresi in uno stesso ordine di pagamento, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art505 · fonte del testo

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