((Per far fronte alle spese di modesta entita' necessarie al funzionamento delle unita', dei reparti, degli uffici, delle officine e degli altri elementi di organizzazione del Ministero della difesa, compresa l'Arma dei carabinieri, dislocati anche all'estero, il responsabile dell'Organismo dotato di autonomia amministrativa autorizza il Capo del servizio amministrativo ad assegnare ai titolari delle predette articolazioni dipendenti un apposito fondo permanente ragguagliato alle necessita' mensili, da trarre dalle disponibilita' della dotazione di fondo scorta di cui agli articoli 508 e 508-bis.)) ((Per sopperire alle esigenze di liquidita' delle unita' e dei reparti impiegati all'estero e' consentita l'apertura di uno o piu' conti correnti di appoggio, anche in valuta diversa dall'euro, da alimentare con le risorse di cui al comma 1.)) ((Il fondo permanente e' utilizzato dal titolare delle predette articolazioni per la concessione di anticipi al personale, per il pagamento di tasse, oneri e contributi, per la corresponsione di tariffe e corrispettivi, ovvero, a seguito di negoziazione verbale, per l'approvvigionamento di beni e servizi a pronta consegna o a immediata esecuzione, volti al funzionamento delle articolazioni e al mantenimento in efficienza delle attrezzature, dei mezzi e delle infrastrutture, nonche' alla prevenzione degli infortuni.)) ((Gli assegnatari dei fondi di cui al comma 1 sono responsabili della legittimita' delle spese effettuate e della regolarita' e completezza della relativa documentazione. Essi rendono il conto delle somme ricevute e delle spese sostenute all'organismo che ne ha disposto l'assegnazione entro cinque giorni dalla fine di ciascun mese.)) ((I fondi permanenti, reintegrati mensilmente sulla scorta del rendiconto, sono restituiti all'Organismo che ne ha disposto l'assegnazione al venir meno dell'esigenza e, in ogni caso, alla fine dell'esercizio finanziario.))
Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 2010 al 23 luglio 2025. 259 parole tolte, 236 parole aggiunte.
tolto: Il capo del servizio amministrativo, per sopperire alle piccole spese giornaliere per il funzionamento dell'organismo, puo' assegnare ai titolari dei serviziaggiunto: Per far fronte alle spese di modesta entita' necessarie al funzionamento delle unita', dei reparti, degli uffici,tolto: dei reparti, delle officine etolto: dei magazzini, all'inizio dell'anno o all'occorrenza,aggiunto: degli altri elementi di organizzazione del Ministero della difesa, compresa l'Arma dei carabinieri, dislocati anche all'estero, il responsabile dell'Organismo dotato di autonomia amministrativa autorizza il Capo del servizio amministrativo ad assegnare ai titolari delle predette articolazioni dipendenti un apposito fondo permanente ragguagliato alle necessita'tolto: di un mese. Con il fondo permanente possono sostenersi anche le spese relative alle tasse, ai contributi e agli altri oneri scaturenti da tariffe per servizi pubblici e, in caso di urgenza, possono sostenersi le spese per la concessione di anticipi al personale dipendente nonche' le spese di funzionamento a seguito di negoziazione verbale a pronta consegna, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, nei limiti di somma autorizzati dal comandante. I reparti e i nuclei che operano lontano dall'ufficio cassa dell'organismo cui fanno capo, o dei contingenti o unita' assimilabili ovvero delle direzioni o centri di intendenza dei contingenti stessi possono essere dotati di fondi permanenti da utilizzareaggiunto: mensili, da trarre dalle disponibilita' della dotazione di fondo scorta di cui agli articoli 508 e 508-bis. Per sopperire alle esigenze di liquidita' delle unita' e dei reparti impiegati all'estero e' consentita l'apertura di uno o piu' conti correnti di appoggio, anche in valuta diversa dall'euro, da alimentare con le risorse di cui al comma 1. Il fondo permanente e' utilizzato dal titolare delle predette articolazioni per la concessione di anticipi al personaletolto: nei casi previsti e per le spese urgenti. L'ammontare dei fondi permanenti, i criteri di impiego e le modalita' di rendicontazione sono stabiliti dal capo del servizio amministrativo, secondo le direttive del comandante dell'organismo, del contingente ovvero del direttore della direzione o del centro di intendenza. Il fondo permanente e' reintegrato alla fine di ogni mese o del periodo stabilito per i casi di cui al comma 2, in base alla documentazione giustificativa delle somme erogate. Esso, comunque va restituito al venir meno dell'esigenza e, in ogni caso, entro la fine dell'anno. I titolari dei fondi permanentiaggiunto: , per il pagamento di tasse, oneri e contributi, per la corresponsione di tariffe e corrispettivi, ovvero, a seguito di negoziazione verbale, per l'approvvigionamento di beni e servizi a pronta consegna o a immediata esecuzione, volti al funzionamento delle articolazioni e al mantenimento in efficienza delle attrezzature, dei mezzi e delle infrastrutture, nonche' alla prevenzione degli infortuni. Gli assegnatari dei fondi di cui al comma 1 sono responsabili dellatolto: regolarita' della documentazione relativa alle spese effettuate e rendono conto all'organismo erogatore del fondo,aggiunto: legittimita' delle spese effettuate e della regolarita' e completezza della relativa documentazione. Essi rendono il conto delle somme ricevute e delle spese sostenutetolto: ,aggiunto: all'organismo che ne ha disposto l'assegnazione entro cinque giorni dalla fine di ciascun meseaggiunto: . I fondi permanenti, reintegrati mensilmente sulla scorta del rendiconto, sono restituiti all'Organismo che ne ha disposto l'assegnazione al venir meno dell'esigenza e, in ogni caso, alla fine dell'esercizio finanziario.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art513 · fonte del testo
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