Art. 502 — Concessione di prestiti

Gli organismi possono chiedere prestiti ad altro organismo se, per momentanee deficienze di cassa, non sono in grado di provvedere a pagamenti urgenti e indilazionabili. Ciascuno degli organismi interessati all'operazione di cui al comma 1, da' immediata notizia alla propria direzione di amministrazione. La somma avuta in prestito e' restituita all'atto della ricezione della prima somministrazione di fondi.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art502 · fonte del testo

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