Art. 508-bis — Fondo scorta in contabilità ordinaria

((Per le esigenze delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e dell'Area interforze, inclusa quella tecnico-amministrativa, in attuazione dell'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, nello stato di previsione del Ministero della difesa sono istituiti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della difesa, uno o piu' fondi di bilancio denominati fondi scorta, il cui stanziamento iniziale e' determinato annualmente con la legge di bilancio.)) ((All'inizio dell'anno finanziario, i Centri di responsabilita' amministrativa, sentiti i corrispondenti Organi programmatori, ripartiscono con decreto dirigenziale la dotazione del fondo scorta tra gli Organismi, individuati secondo gli ordinamenti di Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, o interforze - di seguito "Organismi destinatari".)) ((Gli Organismi destinatari, in ragione delle esigenze sopravvenute, entro il 30 settembre di ogni anno formulano eventuali proposte di variazione della propria dotazione, da inviare al competente Centro di responsabilita' amministrativa, per il tramite della rispettiva Direzione di amministrazione.)) ((Le variazioni da apportare alle dotazioni di fondo scorta iniziali, comprese quelle di cui al comma 3, al fine di adeguare le disponibilita' degli Organismi destinatari alle effettive esigenze finanziarie, sono disposte con decreto dirigenziale dai Centri di responsabilita' amministrativa, sentiti i corrispondenti Organi programmatori.)) ((Le dotazioni dei fondi scorta sono alimentate dai Centri di responsabilita' amministrativa mediante ordinativi primari di spesa emessi in favore degli Organismi destinatari, che rilasciano apposita dichiarazione di ricevuta.)) ((Per la gestione delle risorse assegnate, e' autorizzata l'apertura di conti correnti postali o bancari intestati agli Organismi destinatari. Per le esigenze di liquidita' degli Organismi destinatari dislocati all'estero, al conto corrente postale o bancario di cui al primo periodo possono essere affiancati uno o piu' conti correnti bancari, anche in valuta diversa dall'euro, da alimentare con le medesime risorse.)) ((Previo accertamento della legittimita' della spesa e delle modalita' di copertura del relativo onere finanziario, la dotazione del fondo scorta e' utilizzata dagli Organismi destinatari mediante l'anticipazione di risorse per sopperire alle momentanee deficienze di cassa e per soddisfare le seguenti esigenze:))

  • a)((pagamenti per conto di altri organismi, anche esterni alla Difesa;))
  • b)((pagamenti di spese per le quali e' stata assicurata la copertura finanziaria;))
  • c)((concessione degli anticipi e pagamento delle indennita' e dei rimborsi dovuti al personale per il compimento di servizi isolati o in conseguenza di trasferimenti di sede, anche su disposizione di altre amministrazioni, in territorio nazionale ed estero;))
  • d)((pagamenti di natura non ricorrente e continuativa per spese relative al trattamento economico del personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria, alle indennita' del personale e al pagamento di rate o di fitti passivi, quando ricorrono motivi di eccezionalita';))
  • e)((trasferimenti temporanei di risorse tra Organismi del Ministero, per il compimento dei pagamenti indilazionabili;))
  • f)((somministrazione dei fondi permanenti per spese economali;))
  • g)((concessione di anticipi per il funzionamento delle mense e la somministrazione del vitto;))
  • h)((pagamenti di sussidi urgenti disposti dal competente organo centrale;))
  • i)((costituzione di fondi temporanei di cassa, da erogare a favore delle Unita' e dei Reparti, per fronteggiare occorrenze finanziarie connesse alla relativa mobilita' e operativita';))
  • l)((anticipi per l'acquisto di animali;))
  • m)((anticipi per spese conseguenti a servizi svolti dagli Organismi della Difesa, compresa l'Arma dei carabinieri, nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato;))
  • n)((pagamenti delle spese di funzionamento degli Uffici degli addetti militari all'estero, nonche' delle delegazioni e delle rappresentanze militari all'estero costituite nell'ambito delle attivita' di cooperazione internazionale;))
  • o)((concessione di anticipi sull'indennita' di missione spettante al personale impiegato nei teatri operativi, il cui recupero e' effettuato a valere sui fondi stanziati ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145;))
  • p)((concessione di anticipi sul trattamento economico di missione spettante al personale inviato all'estero per periodi di lunga durata;))
  • q)((pagamento di spese inderogabili volte al mantenimento e al ripristino in efficienza delle attrezzature, dei mezzi e delle infrastrutture, nonche' alla prevenzione degli infortuni;))
  • r)((adempimento delle obbligazioni di pagamento nei termini contrattuali;))
  • s)((pagamento di qualsiasi altra somma, non altrimenti sostenibile, per preservare la continuita' operativa dello strumento militare.)) ((Il reintegro delle dotazioni del fondo scorta dell'Organismo destinatario e' effettuato tempestivamente dal funzionario delegato a valere sulle pertinenti unita' elementari del bilancio, mediante ordinativi secondari di spesa.)) ((In caso di riduzione delle dotazioni, gli Organismi destinatari interessati dalle riduzioni provvedono al versamento dell'importo della variazione a favore del bilancio dello Stato, imputando il versamento sulla pertinente unita' elementare di bilancio istituita nello Stato di previsione delle entrate. Qualora, a fronte della riduzione della dotazione disposta dal Centro di responsabilita' amministrativa competente, non sia intervenuta un'analoga variazione nello stanziamento del fondo scorta, i medesimi Centri di responsabilita' amministrativa, sentito l'Organo programmatore di riferimento, possono disporre, con decreto dirigenziale, che l'importo della riduzione sia versato a favore di altro organismo del Ministero.)) ((Al fine di garantire la continuita' delle funzioni, in fase di passaggio tra due esercizi finanziari, i Centri di responsabilita' amministrativa possono autorizzare gli Organismi destinatari a mantenere, in tutto o in parte, la dotazione di fondo scorta nella propria disponibilita'. A tale scopo, i predetti Organismi inviano al Centro di responsabilita' amministrativa, per il tramite della Direzione di amministrazione, una dichiarazione di esistenza della propria dotazione, evidenziando la giacenza di conto corrente e le partite da pareggiare.)) ((In caso di momentanee deficienze di cassa, gli Organismi destinatari che debbono provvedere a pagamenti urgenti o indilazionabili possono chiedere, per il tramite della Direzione di amministrazione, trasferimenti temporanei di risorse da altri Organismi del Ministero della difesa, previa autorizzazione del competente Centro di responsabilita' amministrativa, sentito il corrispondente Organo programmatore.)) ((Gli Organismi di cui al comma 11 provvedono alla regolazione dei trasferimenti in occasione della prima reintegrazione utile delle proprie dotazioni. Della restituzione delle somme ricevute danno comunicazione al competente Centro di responsabilita' amministrativa, per il tramite della Direzione di amministrazione, e all'Organo programmatore di riferimento.)) ((Con le modalita' previste dall'articolo 446, comma 4, sono emanate le istruzioni di natura tecnico-applicativa per la disciplina delle procedure di gestione e d'impiego delle dotazioni di fondo scorta)).

Testo vigente dal 23 luglio 2025

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art508bis · fonte del testo

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