Quando ricorrono eccezionali ed urgenti necessita' tecniche o di lavorazione, l'amministrazione ha facolta' di prolungare l'orario normale. Tale prolungamento non puo' eccedere due ore per giorno lavorativo, e per un massimo di trentadue ore mensili, eccettuati i casi di estrema urgenza, o quelli in cui un maggior prolungamento occorra per evitare pericoli o danni alle persone, alle cose o alla produzione o, infine, nei casi in cui si debba provvedere a lavori o servizi da eseguirsi soltanto all'infuori dell'orario normale. Sono fatte salve le speciali disposizioni che stabiliscono limiti diversi. I criteri generali per l'applicazione delle, disposizioni dei precedenti commi nell'ambito di ciascuna amministrazione od azienda, in relazione alla particolare natura dei servizi, sono approvati dal consiglio di amministrazione. L'amministrazione, sentito il consiglio di amministrazione, ha facolta', per esigenze di servizio o di lavoro, di ridurre, per tutti gli operai o parte di essi, le ore giornaliere, ovvero il numero di giornate di lavoro settimanale. Tali riduzioni devono essere compensate con prolungamento d'orario in altri giorni lavorativi. Puo' essere ordinato lavoro nei giorni festivi od in quelli non lavorativi per le riparazioni e la manutenzione dei locali, impianti e macchinari, quando non possano eseguirsi nei giorni lavorativi, ovvero per improrogabili esigenze di servizio. L'operaio non puo' rifiutarsi, senza giustificati motivi, di prestare la sua opera oltre l'orario normale di lavoro, o nei giorni festivi. Non puo' neppure rifiutarsi di eseguire lavori a cottimo, ne' di partecipare ai turni di lavoro stabiliti. Le assenze dal lavoro debitamente autorizzate, che non eccedano la durata di un'ora, non comportano riduzioni di retribuzione.

Testo vigente dal 3 giugno 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-05-13;157~art17 · fonte del testo

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