Art. 7 — Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa

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In caso di irregolarita' o di infrazione, per la quale non sia previsto un abbuono d'imposta ai sensi dell'articolo 4, commessa nel corso della circolazione di prodotti in regime sospensivo, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:

  • a)l'accisa e' corrisposta dalla persona fisica o giuridica che si e' resa garante per il trasporto;
  • b)l'accisa e' riscossa in Italia se l'irregolarita' o l'infrazione e' stata commessa nel territorio dello Stato;
  • c)se l'irregolarita' o l'infrazione e' accertata nel territorio dello Stato e non e' possibile stabilire il luogo in cui e' stata effettivamente commessa, essa si presume commessa nel territorio dello Stato;
  • e)se entro tre anni dalla data di rilascio del documento di accompagnamento viene individuato il luogo in cui l'irregolarita' o l'infrazione e' stata commessa, e la riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa viene rimborsata con gli interessi nella misura prevista dall'art. 3, dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso. Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad irregolarita' o infrazione relativa a prodotti provenienti da altro Stato membro, l'amministrazione finanziaria informa le competenti autorita' del Paese di provemenza. Lo scambio e l'utilizzazione di informazioni necessarie per l'attuazione della cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri, nonche' le azioni di mutua assistenza amministrativa con i medesimi Stati e con i servizi antifrode dell'Unione europea, avvengono in conformita' delle disposizioni comunitarie e con l'osservanza delle modalita' previste dai competenti organi comunitari.

Testo in vigore dal 21 marzo 2008 al 1 aprile 2010

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 21 marzo 2008

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 2000 al 21 marzo 2008. 96 parole tolte in 3 capoversi.

In caso di irregolarita' o di infrazione, per la quale non sia previsto un abbuono d'imposta ai sensi dell'articolo 4,tolto: , commessa nel corso della circolazione di prodotti in regime sospensivo, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:

c) se l'irregolarita' o l'infrazione e' accertata nel territorio dello Stato e non e' possibile stabilire il luogo in cui e' stata effettivamente commessa, essa si presume commessa nel tolto: territorio dello Stato;

tolto: d) se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non e' possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, l'irregolarita' o l'infrazione si considera commessa nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, nel termine di quattro mesi dalla data di spedizione, non venga fornita la prova della regolarita' dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarita' o l'infrazione e' stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art7 · fonte del testo

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