Art. 62 — Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti
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(( I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo secondo l'aliquota prevista nell'allegato I. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria, mentre non e' applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonche' di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25. 4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4.)) 18
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
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con decorrenza dal 1 ottobre 2002
Il D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16 ha disposto: - (con l'art. 6, comma 1) che e' soppressa l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti prevista dall'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; - (con l'art. 6, comma 3) che la sostituzione del presente articolo ha effetto a decorrere dal 1 ottobre 2002.
Testo in vigore dal 28 febbraio 2002 al 24 novembre 2002
Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 1995 al 28 febbraio 2002. 459 parole tolte, 33 parole aggiunte.
tolto: Gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 00 87 a 2710 00 98), ferma restando la tassazione prevista dall'art. 21, comma 2, sono sottoposti ad imposta di consumo (1) anche quando sono destinati, messi in vendita o impiegati, per usi diversi dalla combustione o carburazione.I bitumi di petrolio (codice NC 2713tolto: 20 00aggiunto: 2000) sono sottoposti ad imposta di consumotolto: (1)aggiunto: secondo l'aliquota prevista nell'allegato I. L'imposta di cui al comma 1 si applica anchetolto: per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non e' dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'art. 22, comma 2. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica anche agli oli lubrificanti ed aiaggiunto: ai bitumi contenuti nelle preparazionitolto: lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitariatolto: . Gli oli lubrificanti e gli altri oli minerali ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, gia' immessi in consumo, sono sottoposti ad imposta in misura pari al 50 per cento dell'aliquota normale prevista per gli oli di prima distillazione e per gli altri prodotti. La percentuale anzidetta puo' essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, in relazione alla esigenza di assicurare competitivita' all'attivita' della rigenerazione, ferma restando, in caso di diminuzione della percentuale, l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti, da attuare con lo stesso decreto, mediante una corrispondente variazione in aumento dell'aliquota normale. Gli oli lubrificanti usati destinati alla combustione non sono soggetti a tassazione. Gli oli minerali contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione non sono soggetti a tassazione. Ferma restando la tassazione prevista dall'art. 21, comma 2, gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono sottoposti alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applicaaggiunto: , mentre non e' applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonche' ditolto: manufattiaggiunto: elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi … energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.tolto: Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 6, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o piu' atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15 Celsius, contenenti anche impurezze purche' non superiori al 5 per cento in volume. Per la circolazione e per il depositotolto: degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.tolto: --------------- (1) Per le aliquote vedasi allegato Iaggiunto: 4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16 ha disposto: - (con l'art. 6, comma 1) che e' soppressa l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti prevista dall'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; - (con l'art. 6, comma 3) che la sostituzione del presente articolo ha effetto a decorrere dal 1 ottobre 2002.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art62 · fonte del testo
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