I prodotti chimici ottenuti dalle lavorazioni petrolchimiche, contenenti oli minerali, destinati alla combustione nelle caldaie e nei forni negli stabilimenti in cui sono stati prodotti, sono assoggettati, per la percentuale dei predetti oli minerali contenuta, al trattamento tributario stabilito per gli oli combustibili diversi da quelli speciali per forni e caldaie, densi, anche quando gli oli contenuti siano diversamente classificabili.

Testo vigente dal 12 gennaio 1972

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1161~art14 · fonte del testo

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