Art. 39-octies — Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati

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Ai fini dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato I. Per i tabacchi lavorati di cui al comma 1 diversi dalle sigarette l'accisa e' calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa e' costituito dalla somma dei seguenti elementi:

  • a)un importo specifico fisso per unita' di prodotto, pari al 10 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette";67
  • b)un importo risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale sul "PMP-sigarette" dell'accisa globale sul medesimo "PMP-sigarette" diminuita dell'importo di cui alla lettera a). L'accisa globale, di cui alle lettere a) e b) del comma 3, e' calcolata applicando l'aliquota di base di cui al comma 1, al "PMP-sigarette". L'accisa minima di cui all'articolo 14, n. 1, secondo periodo, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, e' pari a:
  • a)euro 25 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a), di peso superiore a 3 grammi (sigari);
  • b)euro 25 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a), di peso inferiore a 3 grammi (sigaretti);67
  • c)euro 115 il chilogrammo per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), n. 1) (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette).67 Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, e' pari a euro 170 il chilogrammo convenzionale.6067 L'onere fiscale minimo di cui al comma 6 e' applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma dell'imposta sul valore aggiunto, applicata ai sensi dell'articolo 39-sexsies, e dell'accisa, applicata ai sensi del comma 3, risulti inferiore al medesimo onere fiscale minimo. L'accisa sui prezzi di vendita di cui al comma 7 e' pari alla differenza tra l'importo dell'onere fiscale minimo, di cui al comma 6, e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai sensi dell'articolo 39-sexsies. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto definito ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), e' considerato come due sigarette se ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non superiore a 11 centimetri, ovvero come tre sigarette se ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 11 centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e cosi' via. L'accisa globale sui prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), non puo' essere inferiore a euro 90 per mille sigarette, indipendentemente dal "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2. 52
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs 31 marzo 2011, n. 57

40

Il D.Lgs 31 marzo 2011, n. 57 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "2. Alle sigarette prodotte entro il 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39-octies, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione vigente alla medesima data purche' le stesse sigarette siano immesse in consumo entro il 30 giugno 2011".

D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188

52

Il D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che l'efficacia della presente modifica decorre dal 1° gennaio 2015.

Decreto 18 marzo 2016

60

Il Decreto 18 marzo 2016 (in G.U. 01/04/2016, n. 76) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, l'importo di cui all'articolo 39-octies, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' stabilito in euro 170,54 il chilogrammo convenzionale". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale.

Decreto 13 giugno 2017

67

Il Decreto 13 giugno 2017 (in G.U. 19/06/2017, n. 140), ha disposto: - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura percentuale prevista dall'art. 39-octies, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' pari al 10,5 per cento"; -(con l'art. 2, comma 1) che " L'importo di cui all'art. 39-octies, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' stabilito in euro 175,54 il chilogrammo convenzionale"; -(con l'art. 3, comma 1) che "L'accisa minima di cui all'art. 39-octies, comma 5, lettera c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' pari a euro 120 il chilogrammo"; -(con l'art. 4, comma 1) che "L'accisa minima di cui all'art. 39-octies, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' pari a euro 30 il chilogrammo convenzionale"; -(con l'art. 6, comma 1) che le presenti modifiche decorrono dal 19 giugno 2017.

Testo in vigore dal 4 luglio 2017 al 1 gennaio 2019

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 183/2025

    Questione inammissibile
    9 dicembre 2025

    Quando il rimedio al vulnus riscontrato richiede un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore, va dichiarata l’inammissibilità delle questioni. (Precedenti: S. 190/2023 - mass. 45784; S. 71/2023 - mass. 45472; S. 96/2022 - mass. 44717; S. 22/2022 - mass. 44588; S. 259/2021 - mass. 44434; S. 240/2021 - mass. 44425; S. 146/2021 - mass. 44059; S. 103/2021 - mass. 43908; S. 33/2021 - mass. 43636; S. 32/2021 - mass. 43583).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili – in quanto il rimedio al vulnus riscontrato richiede un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore – le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. seconda, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 7, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2011/64/UE, 101 TFUE e 4 TUE, dell’art. 39-octies, commi 6, 7 e 8, del d.lgs. n. 504 del 1995, come modificato dagli artt. 1, comma 1074, della legge n. 145 del 2018, 1, comma 659, della legge n. 160 del 2019, 1, comma 122, della legge n. 197del 2022 e 1, comma 48, lett. a, n. 3, della legge n. 213 del 2023, che disciplina le modalità di attuazione dell’onere fiscale minimo/OFM da applicare per la vendita delle sigarette, previsto dalla citata direttiva. La disposizione censurata, nello stabilire un meccanismo di indicizzazione dell’OFM al prezzo medio ponderato/PMP-sigarette – per cui lo stesso viene rideterminato automaticamente ogni anno in funzione del prezzo di vendita delle sigarette relativo all’anno precedente – e nel fissare il livello di adeguamento al PMP in una percentuale estremamente elevata, progressivamente aumentata negli anni, presenta evidenti criticità in riferimento al principio di proporzionalità in quanto comprime eccessivamente e in modo non necessario la libertà di determinazione dei prezzi dei produttori di sigarette. Tale meccanismo, infatti, innesca un automatismo che incide drasticamente sul margine di guadagno delle sigarette vendute a un prezzo di “fascia bassa” con un effetto di protezione della “fascia alta” cui consegue il pregiudizio della finalità della tutela della concorrenza rispetto a quella, parimenti perseguita dal legislatore unionale, di tutela della salute. Tuttavia, la reductio ad legitimitatem, data la molteplicità di soluzioni idonee allo scopo, espressive di diverse scelte di sistema, non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, fermo restando che la concreta determinazione dell’OFM deve essere informata a criteri di proporzionalità e di contemperamento dei citati obiettivi.) (Precedente: S. 220/2023 - mass. 45897).

    Art. 39-octies Testo unico le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative · Art. 11 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 220/2023

    Questione inammissibile
    14 dicembre 2023

    L’incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, ove comprometta irrimediabilmente l’iter logico in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni, determina la loro inammissibilità. (Precedenti: S. 182/2022 - mass. 44951; S. 81/2022; S. 31/2022; S. 239/2021; S. 264/2020 - mass. 43268; S. 213/2020; S. 27/2015 - mass. 38256; O. 229/2020; O. 244/2017).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal TAR Lazio, sez. seconda, con due distinte ordinanze, complessivamente in riferimento agli artt. 11, 41 e 117, primo comma, Cost. – dell’art. 39-octies, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1995, così come modificato dall’art. 1, commi 1074 e 1078, della legge n. 145 del 2018, dall’art. 1, comma 659, della legge n. 160 del 2019 e dall’art. 1, comma 122, della legge n. 197 del 2022. La disposizione censurata, nelle sue diverse declinazioni temporali, determina l’onere fiscale minimo/OFM, di cui all’art. 7, par. 4, della direttiva 2011/64/UE, per le sigarette, mediante una formula di calcolo dipendente dal loro prezzo medio ponderato di vendita al minuto/“PMP-sigarette”, a sua volta determinato dal rapporto tra il valore totale e la quantità totale delle sigarette immesse in consumo nell’anno solare precedente. Con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione ai principi di libera concorrenza nel mercato interno e di libera determinazione del prezzo di vendita nel settore economico della produzione delle sigarette, il rimettente – pur muovendo dal presupposto interpretativo per cui l’OFM introdotto dalla direttiva non potrebbe avere alcun punto di contatto con il “PMP-sigarette”– non si confronta con numerose disposizioni della direttiva stessa che dovevano, invece, essere necessariamente considerate al fine di motivare i dubbi di compatibilità comunitaria e di illegittimità costituzionale. Lo stesso, inoltre, afferma in modo solo apodittico che la disciplina nazionale avrebbe distorto la struttura mista dell’accisa europea né considera la possibilità, riconosciuta dalla stessa direttiva agli Stati membri, di applicare una «accisa minima» sulle sigarette: omette, infatti, di motivare se quest’ultima nozione e quella di OFM siano perfettamente sovrapponibili o presentino specifiche caratteristiche distintive ed in quale misura. Ugualmente inammissibili sono anche le questioni sollevate in riferimento all’asserita lesione dell’art. 41 Cost., evocato in modo solo generico nella prima ordinanza, e neppure richiamato formalmente nella seconda). (Precedenti: S. 201/2021 - mass. 44230; S. 61/2021 - mass. 43765; S. 15/2021 - mass. 43572; O. 162/2019 - mass. 42645).

    Art. 39-octies Testo unico le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative · Art. 11 cost. · Art. 41 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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2010oggi
  1. 1 gennaio 2026 — oggiin vigoreper 10 mesi
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  5. 1 gennaio 2019 — 1 gennaio 2020per un anno
  6. 4 luglio 2017 — 1 gennaio 2019per un anno
  7. 16 aprile 2016 — 4 luglio 2017per un anno
  8. 24 dicembre 2014 — 16 aprile 2016per un anno
  9. 29 aprile 2011 — 24 dicembre 2014per 4 anni
  10. 31 luglio 2010 — 29 aprile 2011per 9 mesi
  11. 1 aprile 2010 — 31 luglio 2010testo originarioper 4 mesi

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 2016 al 4 luglio 2017.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 13 giugno 2017

    Il Decreto 13 giugno 2017 (in G.U. 19/06/2017, n. 140), ha disposto: - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura percentuale prevista dall'art. 39-octies, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' pari al 10,5 per cento"; -(con l'art. 2, comma 1) che " L'importo di cui all'art. 39-octies, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' stabilito in euro 175,54 il chilogrammo convenzionale"; -(con l'art. 3, comma 1) che "L'accisa minima di cui all'art. 39-octies, comma 5, lettera c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' pari a euro 120 il chilogrammo"; -(con l'art. 4, comma 1) che "L'accisa minima di cui all'art. 39-octies, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' pari a euro 30 il chilogrammo convenzionale"; -(con l'art. 6, comma 1) che le presenti modifiche decorrono dal 19 giugno 2017.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art39octies · fonte del testo

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