Art. 39-octies — Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati

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Ai fini dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi lavorati, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato I. Per i tabacchi lavorati diversi dalle sigarette l'accisa e' calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto. (( Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), numero 1), l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo piu' richiesta e' fissata nella misura del centonove per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo. La classe di prezzo piu' richiesta di cui al comma 2-bis e' determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente. )) Sulle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, determinata ai sensi dell'articolo 39-quinquies, comma 2, l'accisa e' calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico. Tale importo costituisce l'importo di base. ((4. L'importo di base di cui al comma 3 costituisce, nella misura del centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2)) Per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico superiore a quello relativo alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, l'ammontare dell'accisa e' costituito dalla somma dei seguenti elementi:

  • a)un importo specifico fisso, pari al 5 per cento della somma dell'importo di base di cui al comma 3 e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percetta sulle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta;
  • b)un importo risultante dall'applicazione di una aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale dell'importo di base di cui al comma 3, diminuito dell'importo specifico fisso di cui alla lettera a), sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto incluso tra quelli previsti dall'articolo 39-bis, comma 2, lettera b), e' considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i nove e i diciotto centimetri, come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i diciotto e i ventisette centimetri, e cosi' via. L'importo di base di cui al comma 3 non puo' essere inferiore a 64 euro per 1000 sigarette.

Testo in vigore dal 31 luglio 2010 al 29 aprile 2011

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 183/2025

    Questione inammissibile
    9 dicembre 2025

    Quando il rimedio al vulnus riscontrato richiede un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore, va dichiarata l’inammissibilità delle questioni. (Precedenti: S. 190/2023 - mass. 45784; S. 71/2023 - mass. 45472; S. 96/2022 - mass. 44717; S. 22/2022 - mass. 44588; S. 259/2021 - mass. 44434; S. 240/2021 - mass. 44425; S. 146/2021 - mass. 44059; S. 103/2021 - mass. 43908; S. 33/2021 - mass. 43636; S. 32/2021 - mass. 43583).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili – in quanto il rimedio al vulnus riscontrato richiede un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore – le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. seconda, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 7, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2011/64/UE, 101 TFUE e 4 TUE, dell’art. 39-octies, commi 6, 7 e 8, del d.lgs. n. 504 del 1995, come modificato dagli artt. 1, comma 1074, della legge n. 145 del 2018, 1, comma 659, della legge n. 160 del 2019, 1, comma 122, della legge n. 197del 2022 e 1, comma 48, lett. a, n. 3, della legge n. 213 del 2023, che disciplina le modalità di attuazione dell’onere fiscale minimo/OFM da applicare per la vendita delle sigarette, previsto dalla citata direttiva. La disposizione censurata, nello stabilire un meccanismo di indicizzazione dell’OFM al prezzo medio ponderato/PMP-sigarette – per cui lo stesso viene rideterminato automaticamente ogni anno in funzione del prezzo di vendita delle sigarette relativo all’anno precedente – e nel fissare il livello di adeguamento al PMP in una percentuale estremamente elevata, progressivamente aumentata negli anni, presenta evidenti criticità in riferimento al principio di proporzionalità in quanto comprime eccessivamente e in modo non necessario la libertà di determinazione dei prezzi dei produttori di sigarette. Tale meccanismo, infatti, innesca un automatismo che incide drasticamente sul margine di guadagno delle sigarette vendute a un prezzo di “fascia bassa” con un effetto di protezione della “fascia alta” cui consegue il pregiudizio della finalità della tutela della concorrenza rispetto a quella, parimenti perseguita dal legislatore unionale, di tutela della salute. Tuttavia, la reductio ad legitimitatem, data la molteplicità di soluzioni idonee allo scopo, espressive di diverse scelte di sistema, non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, fermo restando che la concreta determinazione dell’OFM deve essere informata a criteri di proporzionalità e di contemperamento dei citati obiettivi.) (Precedente: S. 220/2023 - mass. 45897).

    Art. 39-octies Testo unico le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative · Art. 11 cost. · Art. 117 cost.

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  • Sentenza n. 220/2023

    Questione inammissibile
    14 dicembre 2023

    L’incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, ove comprometta irrimediabilmente l’iter logico in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni, determina la loro inammissibilità. (Precedenti: S. 182/2022 - mass. 44951; S. 81/2022; S. 31/2022; S. 239/2021; S. 264/2020 - mass. 43268; S. 213/2020; S. 27/2015 - mass. 38256; O. 229/2020; O. 244/2017).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal TAR Lazio, sez. seconda, con due distinte ordinanze, complessivamente in riferimento agli artt. 11, 41 e 117, primo comma, Cost. – dell’art. 39-octies, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1995, così come modificato dall’art. 1, commi 1074 e 1078, della legge n. 145 del 2018, dall’art. 1, comma 659, della legge n. 160 del 2019 e dall’art. 1, comma 122, della legge n. 197 del 2022. La disposizione censurata, nelle sue diverse declinazioni temporali, determina l’onere fiscale minimo/OFM, di cui all’art. 7, par. 4, della direttiva 2011/64/UE, per le sigarette, mediante una formula di calcolo dipendente dal loro prezzo medio ponderato di vendita al minuto/“PMP-sigarette”, a sua volta determinato dal rapporto tra il valore totale e la quantità totale delle sigarette immesse in consumo nell’anno solare precedente. Con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione ai principi di libera concorrenza nel mercato interno e di libera determinazione del prezzo di vendita nel settore economico della produzione delle sigarette, il rimettente – pur muovendo dal presupposto interpretativo per cui l’OFM introdotto dalla direttiva non potrebbe avere alcun punto di contatto con il “PMP-sigarette”– non si confronta con numerose disposizioni della direttiva stessa che dovevano, invece, essere necessariamente considerate al fine di motivare i dubbi di compatibilità comunitaria e di illegittimità costituzionale. Lo stesso, inoltre, afferma in modo solo apodittico che la disciplina nazionale avrebbe distorto la struttura mista dell’accisa europea né considera la possibilità, riconosciuta dalla stessa direttiva agli Stati membri, di applicare una «accisa minima» sulle sigarette: omette, infatti, di motivare se quest’ultima nozione e quella di OFM siano perfettamente sovrapponibili o presentino specifiche caratteristiche distintive ed in quale misura. Ugualmente inammissibili sono anche le questioni sollevate in riferimento all’asserita lesione dell’art. 41 Cost., evocato in modo solo generico nella prima ordinanza, e neppure richiamato formalmente nella seconda). (Precedenti: S. 201/2021 - mass. 44230; S. 61/2021 - mass. 43765; S. 15/2021 - mass. 43572; O. 162/2019 - mass. 42645).

    Art. 39-octies Testo unico le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative · Art. 11 cost. · Art. 41 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  11. 1 aprile 2010 — 31 luglio 2010testo originarioper 4 mesi

Che cosa è cambiato dal 31 luglio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 2010 al 31 luglio 2010. 1 parola tolta, 93 parole aggiunte.

… applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto. aggiunto: Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), numero 1), l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo piu' richiesta e' fissata nella misura del centonove per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo. La classe di prezzo piu' richiesta di cui al comma 2-bis e' determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente. Sulle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, determinata ai sensi dell'articolo 39-quinquies, … di base al prezzo di vendita al pubblico. Tale importo costituisce l'importo di base. aggiunto: 4. L'importo di base di cui al comma 3tolto: , costituisce aggiunto: costituisce, nella misura del centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta di cui all'articolo 39-quinquiestolto: .aggiunto: , comma 2 Per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico superiore a quello relativo alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, l'ammontare dell'accisa e' costituito dalla somma dei seguenti elementi:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art39octies · fonte del testo

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