Art. 7-bis — Pagamento differito dei generi di Monopolio da parte dei Rivenditori

Le disposizioni concernenti il pagamento differito dei tabacchi lavorati, introdotte a favore di rivenditori dall'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, trovano applicazione anche nei confronti dei depositari autorizzati, titolari dei depositi fiscali di tabacchi lavorati di cui al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, secondo modalita' che saranno stabilite con decreto del direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Testo vigente dal 28 febbraio 2002

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urn:nir:stato:decreto.legge:2001-12-28;452~art7bis · fonte del testo

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