Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1998 al 22 ottobre 2015. Leggi il testo vigente →

((1. Chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie e' punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta. 2. Se l'omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta e' stata gia' pagata entro il termine stabilito, si applica la sanzione amminsitrativa da lire duecentomila a lire quattro milioni.)) 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473

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Il D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 ha disposto (con l'art. 4, comma 1 lettera c)) che " e' abrogato il comma 3-bis dell'articolo 9, introdotto dall'articolo 11, comma 2, lettera b) del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140."

Testo in vigore dal 1 aprile 1998 al 22 ottobre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1998

Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1997 al 1 aprile 1998. 134 parole tolte, 23 parole aggiunte.

tolto: Sanzioni1. Chi omette tolto: o ritarda la richiesta di tolto: trascrizioni o aggiunto: trascrizione o le annotazioni obbligatorie e' punito con la tolto: pena pecuniaria da una a tre volte l'imposta aggiunto: sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta. 2. Se l'omissione tolto: o il ritardo riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito tolto: oaggiunto: , ovvero per le quali l'imposta e' stata gia' pagata entro il termine stabilito, si applica la tolto: pena pecuniaria da lire sessantamila a lire seicentomila. 2. Se il ritardo non supera i trenta giorni, le pene pecuniarie di cui al comma 1 sono ridotte ad un quarto con un minimo di lire sessantamila. 3. Se l'imposta viene pagata dopo la scadenza del termine stabilito, si applica una soprattassa pari al venti per cento del suo importo. 3-bis. Se l'imposta ipotecaria relativa alla dichiarazione di successione non e' stata versata ovvero e' stata versata in misura inferiore a quella dovuta, si applica una soprattassa commisurata al venti per cento dell'ammontare non corrisposto. 4. Per ogni altra inosservanza delle norme del presente testo unico si applica la pena pecuniaria da lire sessantamila a lire trecentomila aggiunto: sanzione amminsitrativa da lire duecentomila a lire quattro milioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473

    Il D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 ha disposto (con l'art. 4, comma 1 lettera c)) che " e' abrogato il comma 3-bis dell'articolo 9, introdotto dall'articolo 11, comma 2, lettera b) del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;347~art9 · fonte del testo

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