Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2025, n. 123, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2025, n. 123, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di secondo grado di Padova e alla Commissione tributaria di primo grado di Padova. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Granata Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 26 luglio 19…
Art. 76 cost. · Art. 4 Testo unico l'imposta di registro · Art. 2 Testo unico l'imposta di registro · Art. 10 Testo unico le imposte ipotecaria e catastale
Ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995. Il Presidente: Ferri Il redattore: Granata Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995. Il direttore di cancelleria: Di Paola
Art. 76 cost. · Art. 4 Testo unico l'imposta di registro · Art. 2 Testo unico le imposte ipotecaria e catastale · Art. 10 Testo unico le imposte ipotecaria e catastale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1990 al 1 gennaio 2027. 88 parole tolte, 30 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE
aggiunto: Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 1tolto: . Oggetto dell'imposta 1. Le formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alla imposta ipotecaria secondo le disposizioni del presente testo unico e della allegata tariffa. 2. Non sono soggette all'imposta le formalita' eseguite nell'interesse dello Stato ne' quelle relative ai trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;347~art1 · fonte del testo
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