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[1]E' costituita in Roma la Federazione italiana della caccia con personalita' giuridica propria. Essa si compone dei propri organi locali, e fa parte del Comitato olimpico nazionale italiano.

[2]I cittadini che abbiano ottenuto la licenza di caccia o di uccellagione e i concessionari di bandite e di riserve fanno parte di detta Federazione per la durata della rispettiva licenza o concessione.

[3]Possono essere ammessi nella Federazione, con deliberazione motivata del Direttorio di questa, i cittadini che, per ragione di eta' o di salute, non abbiano piu' la licenza e siano in possesso di speciali benemerenze venatorie.

[4]La Federazione, organo nazionale, oltre ai compiti ad essa affidati dalla presente legge, presiede all'attivita' dei cacciatori italiani e provvede a inquadrare ed organizzare i cacciatori, uccellatori e concessionari di bandite e di riserve attraverso i propri organi dipendenti, ai fini della necessaria disciplina nell'applicazione della presente legge, in armonia con i superiori interessi nazionali. In relazione a tali compiti la Federazione rivolge la sua attivita' alla educazione e alla preparazione tecnica dei cacciatori, nonche' alla propaganda delle buone norme venatorie.

[5]La Federazione e' chiamata, altresi', a provvedere alla organizzazione di gare, mostre, esposizioni, concorsi ed altre pubbliche manifestazioni, all'indirizzo della stampa venatoria ed alla difesa in genere degli interessi dei cacciatori.

[6]La Federazione coordina l'azione dei propri organi e li rappresenta presso la pubblica amministrazione.

[7]La Federazione, per quanto si riferisce alla attivita' di carattere tecnico-venatorio, e' posta sotto la sorveglianza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ne approva lo statuto e le sue eventuali modificazioni.

Testo in vigore dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art86 · fonte del testo

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