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[1]Il Ministro per le finanze provvede annualmente all'iscrizione nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di una somma da determinarsi in relazione all'ammontare delle somme riscosse nell'anno precedente a titolo di oblazione o a seguito di condanna per contravvenzioni alla presente legge.

[2]Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede alla ripartizione delle somme anzidette tra i Comitati provinciali della caccia perche' siano erogate per il mantenimento dei guardiacaccia e per i premi agli agenti che si siano maggiormente distinti nel servizio di vigilanza.

Testo in vigore dal 25 luglio 1939 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art80 · fonte del testo

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