Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 95/1967

    Questione infondata
    8 luglio 1967

    Le disposizioni di cui all'art. 77 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (t.u. della legge sulla caccia) e di cui all'art. 108 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (t.u. delle leggi comunale e provinciale), con l'attribuire rispettivamente al Prefetto ed al Sindaco il potere di fissare entro i limiti minimo e massimo della pena stabilita dalla legge la misura della somma da pagare a titolo di oblazione, non ledono in alcun modo il principio di eguaglianza, ma soddisfano alla inderogabile esigenza dell'ordinamento di adeguare la norma generale alle particolarità di ciascun caso concreto: il che è indispensabile proprio per realizzare nei suoi veri termini il principio di eguaglianza, che, nei casi in questione, si risolve in un principio di giusta proporzione. Cfr.: sent. n. 25/67

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 102 cost. · Art. 77 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025. 125 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Per le contravvenzioni previste dalla presente legge che siano punibili con la sola ammenda, il colpevole e' ammesso a fare oblazione nel termine di 15 giorni da quello della contestazione della contravvenzione o, se questa non abbia avuto luogo, dalla comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 72.

tolto: Il contravventore, entro il termine suddetto, deve pagare all'Erario la somma dovuta a titolo di oblazione e, al Comitato provinciale della caccia, che ne rilascia ricevuta, le eventuali spese in misura comunque non superiori a lire 1.500.

tolto: La precedente disposizione non si applica quando la caccia e l'uccellagione vengano esercitate senza licenza, ovvero facendo uso di mezzi proibiti di cui all'articolo 14, nonche' nei casi previsti dagli articoli 30 e 36 e dall'ultimo comma dell'articolo 76.aggiunto: testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 77 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art77 · fonte del testo

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