Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967. Leggi il testo vigente →

[1]Per lo contravvenzioni previste dalla presente legge che siano punibili con la sola ammenda, il colpevole e' ammesso a fare domanda di oblazione nel termine di dieci giorni da quello della contestazione della contravvenzione o, se questa non abbia avuto luogo, dalla comunicazione di cui al primo comma dell'art. 72.

[2]La precedente disposizione non si applica quando la caccia o l'uccellagione vengano esercitate senza licenza, ovvero facendo uso dei mezzi proibiti di cui all'art. 14.

[3]La domanda di oblazione deve essere indirizzata al Prefetto della provincia a mezzo del Comitato provinciale della caccia, il quale la trasmette con le sue proposte motivate. Sulla domanda di oblazione il Prefetto determina discrezionalmente la somma da pagare a detto titolo nei limiti della pena stabilita dalla legge per la violazione di cui si tratta.

[4]Il Prefetto, sentito il parere del Comitato provinciale, puo' respingere la domanda nei casi di speciale gravita'. Il decreto prefettizio viene comunicato dal Comitato provinciale al contravventore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il contravventore, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione, deve pagare all'Erario la somma fissata dal Prefetto a titolo di oblazione, secondo le modalita' da stabilirsi ai sensi dell'art. 10 e le spese eventuali al Comitato provinciale, che ne rilascia ricevuta.

Testo in vigore dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 95/1967

    Questione infondata
    8 luglio 1967

    Le disposizioni di cui all'art. 77 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (t.u. della legge sulla caccia) e di cui all'art. 108 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (t.u. delle leggi comunale e provinciale), con l'attribuire rispettivamente al Prefetto ed al Sindaco il potere di fissare entro i limiti minimo e massimo della pena stabilita dalla legge la misura della somma da pagare a titolo di oblazione, non ledono in alcun modo il principio di eguaglianza, ma soddisfano alla inderogabile esigenza dell'ordinamento di adeguare la norma generale alle particolarità di ciascun caso concreto: il che è indispensabile proprio per realizzare nei suoi veri termini il principio di eguaglianza, che, nei casi in questione, si risolve in un principio di giusta proporzione. Cfr.: sent. n. 25/67

    Art. 77 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 102 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art77 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari