Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 96/1979

    Parametro
    26 luglio 1979

    Posto che la motivazione di ogni provvedimento giurisdizionale deve risultare da un'autonoma e diretta valutazione del giudice; che, in particolare, l'art. 23 della legge n. 87 del 1953 (contenente norme sulla costituzione ed il funzionamento della Corte costituzionale) prescrive che il giudice rimettente riferisce i termini ed i motivi della questione di legittimità costituzionale, della quale egli è tenuto a delibare la non manifesta infondatezza e la rilevanza ai fini del decidere, prima di sospendere il giudizio in corso e trasmettere gli atti alla Corte costituzionale; che l'ordinanza di rimessione è peraltro soggetta ad apposito regime di pubblicità, dettato in vista della funzione alla quale essa adempie nella proposizione in via incidentale delle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge; che il nostro ordinamento esige, dunque, la chiara e generale conoscenza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate innanzi alla Corte, e che questa fondamentale esigenza risulta soddisfatta solamente quando l'autorità giurisdizionale abbia provveduto a motivare l'ordinanza di rinvio senza eccedere nelle indagini delibatorie di sua competenza, ma senza trascurarne d'altra parte il necessario svolgimento; ne deriva, di conseguenza, che la Corte, allorché la detta ordinanza non contiene alcuna notivazione in ordine alla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale, ne' alcun diretto apprezzamento della non manifesta infondatezza, è costretta a restituire gli atti al giudice a quo, perché compia gli accertamenti omessi. (Nella specie, il giudice di provenienza, nel rimettere all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 38 del 1974, in relazione agli artt. 12 bis e 76 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, per presunto contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost., si era limitato, in motivazione, a richiamare la "memoria defensoriale depositata dal difensore ed allegata agli atti").

    Art. 3 cost. · Art. 117 cost. · Art. 14 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 12-bis Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 2000 al 9 maggio 2025. 9 parole tolte, 24 parole aggiunte.

tolto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1999aggiunto: testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 76 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. tolto: 507 aggiunto: 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art76 · fonte del testo

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