Corte costituzionale

Sentenza n. 95/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1967 · relatore Biagio Petrocelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 77 del

R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (oblazione per le contravvenzioni alle

norme sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia)

e dell'art. 108 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (oblazione per le

contravvenzioni ai regolamenti comunali), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 gennaio 1966 dal pretore di Narni nel

procedimento penale a carico di Liti Sergio, iscritta al n. 30 del

Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 76 del 26 marzo 1966;

2) ordinanze emesse il 5 febbraio 1966 dal pretore di Orvieto nei

procedimenti penali a carico di Todini Carlo Alberto e Pasquale,

Bellocchio Franco, Cavazzoni Raul, Coppola Federico, Menna Margherita e

Menna Ugo, iscritte ai nn. 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del Registro

ordinanze 1966 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 105 del 30 aprile 1966.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 26 aprile 1967 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale contro Liti Sergio, il pretore di

Narni, con ordinanza del 18 gennaio 1966, ha sollevato di ufficio, in

riferimento agli artt. 3, 25 e 102 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 77 del testo unico delle leggi

per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia,

approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, che prevede la oblazione per

i reati di cui alle disposizioni del predetto testo unico.

Nell'ordinanza si premette che il Liti, imputato dei reati di cui

agli artt. 43 e 76, primo comma, del citato R.D., per aver esercitato

la caccia in zona di riserva, aveva chiesto e ottenuto di essere

ammesso all'oblazione prevista dalla norma impugnata; e si osserva che

a seguito di ciò avrebbe dovuto emettersi sentenza istruttoria di

improcedibilità. Il pretore ha ritenuto tuttavia di dover prospettare

dubbi sulla legittimità costituzionale della disposizione, in

particolare nei punti in cui questa concede all'autorità

amministrativa, e cioè al prefetto, la facoltà di respingere le

istanze di oblazione nei casi di speciale gravità e il potere di

determinare discrezionalmente la somma da pagare a quel titolo, nei

limiti della pena stabilita dalla legge per la violazione di cui si

tratta.

Secondo il pretore, la facoltà concessa al prefetto di accettare o

respingere la domanda di oblazione con esame del fatto, nonché il

potere di determinare discrezionalmente la somma da pagare potrebbe

costituire, sostanzialmente, l'esercizio della funzione giurisdizionale

da parte di un organo del potere esecutivo contrariamente alla

disposizione dell'art. 102 della Costituzione. L'esame stesso dei

fatti, demandato al prefetto sia pure ai soli fini dell'accettazione e

meno della domanda di oblazione e della determinazione della somma da

pagare, potrebbe rappresentare un distoglimento dell'imputato, sia pure

per i detti effetti, al giudice naturale precostituito, in violazione

dell'art. 25. Infine, la facoltà concessa al prefetto di accettare o

respingere la domanda, ed il potere conferitogli di fissare

discrezionalmente la somma da pagare, potrebbe portare a disuguaglianza

dei cittadini davanti alla legge, in violazione dell'art. 3.

Nel corso di sei distinti procedimenti penali contro Todini Carlo

Alberto e Pasquale, Bellocchio Franco, Cavazzoni Raul, Coppola

Federico, Menna Margherita e Menna Ugo, imputati del reato previsto

dall'art. 41, ultima parte, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n.

1150, il pretore di Orvieto, con separate ordinanze di identico

contenuto, tutte del 5 febbraio 1966, ha sollevato di ufficio questione

di legittimità costituzionale dell'art. 108 del testo unico delle

leggi comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Si assume che, concedendo

al sindaco la facoltà di determinare la somma da pagarsi a titolo di

oblazione entro i limiti minimo e massimo fissati dalla legge, è

violato l'art. 3 della Costituzione, potendo la norma impugnata dar

luogo ad arbitrio da parte del sindaco e a disparità di trattamento

fra un cittadino e l'altro per un fatto contravvenzionale di pari

gravità.

Le ordinanze sono state regolarmente notificate e comunicate. Esse

risultano pubblicate, la prima, nel n. 76 del 26 marzo 1966, e, tutte

le altre, nel n. 105 del 30 aprile 1966 della Gazzetta Ufficiale. In

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri si è

costituita l'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi a carico del

Liti e dei Todini, con atti di intervento e deduzioni depositati in

cancelleria rispettivamente il 7 aprile e il 31 marzo 1966.

L'Avvocatura contesta che l'attribuzione al prefetto di un potere

discrezionale in ordine all'accoglimento della istanza di oblazione

comporti l'esercizio di funzioni giurisdizionali, in violazione degli

artt. 102 e 25 della Costituzione. Ritiene inoltre che l'attribuzione

all'autorità amministrativa (prefetto, sindaco) del potere di fissare

la entità della somma da pagare ai fini dell'oblazione non violi, di

per sé, il principio di eguaglianza. In proposito, fra gli altri

argomenti, si rileva soprattutto che la "eventuale disparità di

trattamento di situazioni analoghe non deriva direttamente dalla

legge", "ma, se mai, da una eventuale scorretta applicazione" di essa. Considerato in diritto :

Le ordinanze del pretore di Orvieto e l'ordinanza del pretore di

Narni, nella parte riguardante il potere dell'autorità amministrativa

di fissare - entro i limiti minimo e massimo della pena stabilità

dalla legge - la misura della somma da pagare a titolo di oblazione,

propongono identica questione; ed è pertanto il caso di decidere con

unica sentenza.

1. - La predetta questione non è fondata. La disposizione del

terzo comma dell'art. 77 del T. U. della legge sulla caccia, approvato

con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, oggetto dell'ordinanza del pretore di

Narni, e quella del primo comma dell'art. 108 del T. U. della legge

comunale e provinciale, approvato con R.D. del 3 marzo 1934, n. 383,

oggetto delle ordinanze del pretore di Orvieto, con l'attribuire

rispettivamente al prefetto e al sindaco il potere di cui innanzi, non

ledono in alcun modo il principio di eguaglianza. Si assume che

"l'esercizio di un tal potere può dar luogo a disparità di

trattamento fra un cittadino e l'altro per fatti contravvenzionali di

pari gravità, e che si può avere il caso di chi debba versare somma

irrisoria mentre altri sia costretto a pagare somma pari al massimo

della pena edittale". La Corte deve a questo proposito riportarsi a

quanto, su identico oggetto, fu rilevato con la sentenza n. 15 del

1967. Per l'applicazione delle varie norme l'ordinamento non può, di

regola, procedere in base a quella "predeterminazione fissa", e "in via

generale", che sembra auspicata nelle ordinanze di rimessione. Le

norme impugnate, con l'attribuire al prefetto e al sindaco il potere di

determinare volta per volta la somma da versare a titolo di oblazione,

non fanno che soddisfare alla inderogabile esigenza dell'ordinamento di

adeguare la norma generale alle particolarità di ciascun caso

concreto. Il che è indispensabile proprio per realizzare nei suoi veri

termini il principio di eguaglianza, che, nei casi in questione, si

risolve in un principio di giusta proporzione. Tale funzione di

adattamento della norma generale al caso concreto trova sua peculiare

espressione nel potere del giudice di fissare la pena fra il minimo e

il massimo edittale, ma si svolge largamente anche nel campo

amministrativo, ogni volta che l'applicazione di una norma renda

necessaria, a ciascun organo, una adeguata valutazione del caso

concreto. Indubbiamente non si può escludere che il potere

discrezionale si esplichi talvolta in modo erroneo o addirittura

ingiusto. Questa è però una eventualità del momento applicativo, per

la quale valgono i rimedi stabiliti dalla legge, non un motivo di

illegittimità della norma che in via generale attribuisce il potere.

2. - Nemmeno è fondata la questione, sollevata con l'ordinanza del

pretore di Narni, sulla legittimità del comma quarto dell'art. 77 del

T. U. 5 giugno 1939, n. 1016, secondo il quale il prefetto può

respingere la domanda di oblazione nei casi di speciale gravità.

Si assume che questa norma potrebbe costituire violazione della

Costituzione nelle norme:

a) dell'art. 102, in quanto la facoltà concessa al prefetto, con

l'attribuire un esame del fatto, verrebbe a stabilire sostanzialmente

un esercizio di funzione giurisdizionale da parte di un organo del

potere esecutivo;

b) dell'art. 25, in quanto l'esame dei fatti demandato al prefetto

potrebbe rappresentare distoglimento dell'imputato dal suo giudice

naturale;

c) dell'art. 3, potendo la facoltà concessa al prefetto portare a

disuguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

Nessuna delle asserite violazioni ha fondamento. Non la violazione

dell'art. 102, perché non può dirsi esercizio di funzione

giurisdizionale il potere di valutazione, che, come nel caso della

istanza di oblazione, viene attribuito all'autorità amministrativa,

potere che, pur importando una valutazione del singolo caso, rimane di

natura amministrativa, e si svolge prima e al di fuori del processo

giurisdizionale.

Del pari è qui a torto invocato anche l'art. 25 della Costituzione

perché, ove si disponga il non accoglimento della istanza, lungi

dall'esserne distolto, l'esame del caso viene portato davanti al

giudice naturale, proprio per l'attuazione di una più adeguata tutela.

Nemmeno infine si ha violazione dell'art. 3, per le stesse ragioni

per le quali si è ritenuto non fondata la questione relativa al potere

di fissare la somma da pagare fra il minimo e il massimo della pena

stabilita dalla legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 77 del R. D. 5 giugno 1939, n. 1016 (oblazione per le

contravvenzioni alle norme sulla protezione della selvaggina e per

l'esercizio della caccia), in riferimento agli artt. 3, 25 e 102 della

Costituzione, sollevata dal pretore di Narni con ordinanza del 18

gennaio 1966;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 108 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (oblazione per le

contravvenzioni ai regolamenti comunali), in riferimento all'art. 3

della Costituzione, sollevata dal pretore di Orvieto con sei ordinanze

del 5 febbraio 1966.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari