Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 96/1979

    Parametro
    26 luglio 1979

    Posto che la motivazione di ogni provvedimento giurisdizionale deve risultare da un'autonoma e diretta valutazione del giudice; che, in particolare, l'art. 23 della legge n. 87 del 1953 (contenente norme sulla costituzione ed il funzionamento della Corte costituzionale) prescrive che il giudice rimettente riferisce i termini ed i motivi della questione di legittimità costituzionale, della quale egli è tenuto a delibare la non manifesta infondatezza e la rilevanza ai fini del decidere, prima di sospendere il giudizio in corso e trasmettere gli atti alla Corte costituzionale; che l'ordinanza di rimessione è peraltro soggetta ad apposito regime di pubblicità, dettato in vista della funzione alla quale essa adempie nella proposizione in via incidentale delle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge; che il nostro ordinamento esige, dunque, la chiara e generale conoscenza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate innanzi alla Corte, e che questa fondamentale esigenza risulta soddisfatta solamente quando l'autorità giurisdizionale abbia provveduto a motivare l'ordinanza di rinvio senza eccedere nelle indagini delibatorie di sua competenza, ma senza trascurarne d'altra parte il necessario svolgimento; ne deriva, di conseguenza, che la Corte, allorché la detta ordinanza non contiene alcuna notivazione in ordine alla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale, ne' alcun diretto apprezzamento della non manifesta infondatezza, è costretta a restituire gli atti al giudice a quo, perché compia gli accertamenti omessi. (Nella specie, il giudice di provenienza, nel rimettere all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 38 del 1974, in relazione agli artt. 12 bis e 76 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, per presunto contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost., si era limitato, in motivazione, a richiamare la "memoria defensoriale depositata dal difensore ed allegata agli atti").

    Art. 3 cost. · Art. 117 cost. · Art. 14 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 12-bis Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1939 al 15 gennaio 2000. 73 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Nel caso in cui non sia stato possibile, per fatto del contravventore, eseguire il sequestro delle armi o strumenti di caccia o di uccellagione, il minimo della pena e' raddoppiato.

tolto: Se la contravvenzione e' commessa da uno degli agenti di vigilanza o da chi eserciti il commercio della selvaggina, ove si tratti di violazione di norme riguardanti il commercio stesso, la pena e' raddoppiata e puo' essere aggiunto l'arresto fino a due mesi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 507

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art76 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari