Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]I cani di qualsiasi razza, trovati a vagare nelle campagne in tempo di divieto, devono essere possibilmente catturati dagli agenti di vigilanza; durante il periodo nel quale ne e' permesso l'uso, la cattura deve aver luogo solo quando non siano accompagnati o non si trovino sotto la sorveglianza del proprietario o del possessore.

[2]I cani trovati nelle bandite, nelle riserve o nelle zone di ripopolamento e cattura, devono essere possibilmente catturati; essi possono, altresi', essere uccisi, ma solo nelle ore notturne, ovvero quando arrechino danno reale alla selvaggina, e sempre che non sia possibile la cattura ne' il riconoscimento.

[3]I cani catturati devono essere dati in custodia al Comitato provinciale o all'organo locale della Federazione italiana della caccia; quelli catturati in bandita o in riserva possono essere trattenuti dal concessionario che ne da' comunicazione al Comitato o all'organo suddetto.

[4]Colui che, essendo obbligato alla custodia, anche temporanea, di un cane, lascia, sia pure per negligenza, che esso vaghi per la campagna od entri in bandita od in riserva o in zona di ripopolamento e cattura, anche se il cane non possa essere catturato, e' punito con l'ammenda da L. 20 a L. 100. La pena e' ridotta alla meta' quando il cane si introduca in bandita o in riserva o in zone di ripopolamento e cattura inseguendo selvaggina scovata o per raccogliere selvaggina colpita fuori delle stesse. 14

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 agosto 1967, n. 799

14

La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La ammenda prevista per contravvenzioni alle norme dello articolo 73 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' stabilita da un minimo di lire 2.000 ad un massimo di lire 10.000".

Testo in vigore dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 152/1979

    Altra decisione
    14 dicembre 1979

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, 32, primo, quarto e sesto comma, 43 e 73 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato ed integrato con legge 2 agosto 1967, n. 799, sollevata - in riferimento all'art. 117 Cost. - in quanto la normativa impugnata invaderebbe la competenza legislativa spettante alle Regioni in materia di caccia, poiché non si limiterebbe a stabilire i principi fondamentali del settore ma disciplinerebbe compiutamente l'attività venatoria. Nel corso del giudizio di costituzionalità sono entrate in vigore la legge 24 dicembre 1975, n. 706, che ha sostituito - di regola - una sanzione amministrativa alla pena dell'ammenda (già prevista dagli artt. 18, 43 e 73 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni), nonché la legge 27 dicembre 1977, n. 968, che nell'art. 31 ha stabilito l'applicazione di sanzioni amministrative, in luogo delle sanzioni penali preesistenti, per le violazioni delle disposizioni legislative statali e regionali sulla caccia, per cui si rende necessario accertare se la prospettata questione sia tuttora rilevante, alla stregua dei divieti e delle sanzioni vigenti in tema di esercizio venatorio. - O. nn. 4/1979; 109/1979.

    Art. 117 cost. · Art. 18 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 32 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 43 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 agosto 1967, n. 799

    La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La ammenda prevista per contravvenzioni alle norme dello articolo 73 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' stabilita da un minimo di lire 2.000 ad un massimo di lire 10.000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art73 · fonte del testo

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