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[1]((I proprietari e i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in riserva di caccia, purche' l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore a ettari 150 ne' superiore a 3.000.

[2]Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' autorizzare deroghe a tale limite massimo per le riserve della zona faunistica delle Alpi.

[3]La concessione di riserva e' accordata per un periodo non superiore a sei anni ed e' rinnovabile. La domanda di rinnovazione deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza.

[4]Il provvedimento di concessione deve essere emesso entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Il Comitato provinciale della caccia deve deliberare sulla domanda di rinnovazione entro sei mesi dalla presentazione. Trascorso quest'ultimo termine, qualora il concessionario abbia interposto ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste avverso il mancato rinnovo, la caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque nel comprensorio della riserva in attesa delle decisioni del ricorso stesso.

[5]Nel frattempo devono essere mantenute le tabelle perimetrali)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".

Testo in vigore dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1945 al 16 settembre 1967. 227 parole tolte, 119 parole aggiunte in 10 capoversi.

I proprietari tolto: o aggiunto: e i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in riserva aggiunto: di caccia, purche' l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore a ettari 150 ne' superiore a tolto: 2000. aggiunto: 3.000.

Il Ministro per l'agricoltura e tolto: le foreste, sentiti il Comitato provinciale e il Comitato centrale della caccia, puo' eccezionalmente elevare fino ad un massimo di 4000 ettari l'estensione della riserva, quando cio' sia richiesto o dalla speciale configurazione e delimitazione del terreno o dalla esistenza, nella riserva, di selvaggina di pregio che esiga una maggiore superficie.

tolto: Il Ministro stesso puo', altresi', derogare da ogni aggiunto: per le foreste puo' autorizzare deroghe a tale limite massimo per le riserve della zona tolto: delle Alpi e per quelle di cui all'art. 31. aggiunto: faunistica delle Alpi.

tolto: E' ammessa la costituzione in riserva di terreni di qualsiasi estensione, qualora siano completamente cintati nei modi di cui all'art. 51 della presente legge. Esse sono considerate riserve chiuse.

La concessione di riserva tolto: chiusa e' soggetta a tassa di concessione governativa.

tolto: La tassa e', per le riserve di durata non superiore ad anni cinque, di L. 300 se la superficie non superi i 1000 ettari, di L. 600 se superi i 1000 ettari ma non i 3000, di L. 1200 se superi i 3000 ettari.

tolto: Le suddette tasse sono aumentate di una meta' per le concessioni di durata superiore ai cinque anni e raddoppiate per quelle di durata superiore a dieci.

tolto: In caso di affitto di una riserva chiusa, l'affittuario, indipendentemente dalla tassa dovuta dal concessionario, e' tenuto al pagamento della meta' della tassa di cui ai precedenti comma aggiunto: e' accordata per un periodo non superiore a sei anni ed e' rinnovabile. La domanda di rinnovazione deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza.

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

aggiunto: Il provvedimento di concessione deve essere emesso entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Il Comitato provinciale della caccia deve deliberare sulla domanda di rinnovazione entro sei mesi dalla presentazione. Trascorso quest'ultimo termine, qualora il concessionario abbia interposto ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste avverso il mancato rinnovo, la caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque nel comprensorio della riserva in attesa delle decisioni del ricorso stesso.

tolto: La concessione di riserva non puo' essere fatta per un periodo superiore ai 15 anni ed e' rinnovabile entro l'anno di scadenzaaggiunto: Nel frattempo devono essere mantenute le tabelle perimetrali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art59 · fonte del testo

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