Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1956 al 1 maggio 1965. Leggi il testo vigente →

[1]Allo scadere della concessione delle predette zone di ripopolamento e cattura, e qualora tale concessione non venga rinnovata, le zone stesse restano, per la sola successiva annata venatoria, automaticamente costituite in riserva, senza che occorra, mutare le tabelle perimetrali eventualmente esistenti. Ove tali tabelle non esistano, esse vanno collocate con la scritta di cui all'art. 45 comma 1°. Nella detta annata possono cacciare nella zona solo i cacciatori della sezione o delle sezioni della Federazione italiana della caccia nei cui territori siano situati i terreni inclusi nella zona stessa, secondo le norme previste nel comma secondo del precedente articolo.

[2]Dette zone sono esenti da ogni tassa sulle tabelle perimetrali, nonche' dalla tassa ettariale e dalla relativa soprattassa, per l'anno di esercizio riservato.

[3]I cacciatori di altre sezioni che si introducano nel territorio riservato, per esercitarvi abusivamente la caccia o la uccellagione, e coloro che comunque ve la esercitino, violando le norme di cui sopra, sono soggetti alle sanzioni stabilite per l'esercizio abusivo della caccia in riserva.

[4]((Prima della scadenza dell'apertura della zona, la Amministrazione provinciale puo' prelevare dalla stessa, a scopo di ripopolamento, la selvaggina stanziale protetta di cui sia possibile la cattura)).

Testo in vigore dal 1 gennaio 1956 al 1 maggio 1965

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 33/1965

    Ha colpito questo articolo
    23 aprile 1965

    Sono costituzionalmente illegittime le norme contenute nell'art. 55, primo comma, ultima parte, e terzo comma, del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con R.D. 5 giugno 1939 n. 1016, in relazione all'art. 3 della Costituzione, perché essendo stato dichiarato non conforme alla costituzione il sistema posto dal testo unico della caccia, in virtù del quale l'esercizio dell'attività venatoria è condizionato all'obbligatoria iscrizione alla Federazione della caccia, l'autorizzazione all'esercizio di siffatte attività consentita, nel caso in esame, soltanto agli iscritti alla sezione o alle sezioni della Federazione costituite nella zona, si risolve in una disparità di trattamento a danno di coloro che sono muniti di licenza di caccia e non sono iscritti alle sezioni della Federazione e, quindi, in una patente violazione dell'art. 3 della Costituzione. - S. nn. 69/1962 e 71/1963.

    Art. 55 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1956

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1939 al 1 gennaio 1956. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Prima della scadenza dell'apertura della zona, tolto: il Comitato aggiunto: la Amministrazione provinciale puo' prelevare dalla stessa, a scopo di ripopolamento, la selvaggina stanziale protetta di cui sia possibile la cattura.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art55 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari