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[1]((Alla scadenza del termine di durata delle zone di ripopolamento e cattura, qualora tale termine non venga prorogato, le zone stesse restano, per la sola successiva annata venatoria, automaticamente costituite in riserva, a vantaggio dei cacciatori residenti nella Provincia nel cui territorio siano situati i terreni inclusi nella zona, senza che occorra mutare le tabelle esistenti.

[2]In dette zone sono esenti da ogni tassa le tabelle perimetrali. Dette zone sono altresi' esenti dalla tassa erariale e dalla relativa soprattassa, per l'anno di esercizio riservato. 1 cacciatori di altre Province che esercitino la caccia e l'uccellagione nelle zone costituite in riserva ai sensi del primo comma sono soggetti alle sanzioni previste per l'esercizio abusivo della caccia in riserva. Prima della scadenza del divieto e dell'apertura della zona, il Comitato provinciale della caccia puo' prelevare dalla stessa, a scopo di ripopolamento, la selvaggina stanziale protetta di cui sia possibile la cattura.

[3]Il Comitato provinciale della caccia disciplina l'esercizio venatorio nella zona trasformata in riserva, onde assicurare il regolare svolgimento dell'esercizio stesso ed una razionale utilizzazione del patrimonio faunistico esistente nel comprensorio. Per il raggiungimento di tali scopi puo' disporre misure limitative nel godimento della riserva)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

11

La Corte Costituzionale con sentenza 8-23 aprile 1965, n. 33 (in G.U. 1a s.s. 30/04/1965, n. 109) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute nell'art. 55, primo comma, ultima parte, e terzo comma, del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, in relazione all'art. 3 della Costituzione".

Testo in vigore dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 33/1965

    Ha colpito questo articolo
    23 aprile 1965

    Sono costituzionalmente illegittime le norme contenute nell'art. 55, primo comma, ultima parte, e terzo comma, del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con R.D. 5 giugno 1939 n. 1016, in relazione all'art. 3 della Costituzione, perché essendo stato dichiarato non conforme alla costituzione il sistema posto dal testo unico della caccia, in virtù del quale l'esercizio dell'attività venatoria è condizionato all'obbligatoria iscrizione alla Federazione della caccia, l'autorizzazione all'esercizio di siffatte attività consentita, nel caso in esame, soltanto agli iscritti alla sezione o alle sezioni della Federazione costituite nella zona, si risolve in una disparità di trattamento a danno di coloro che sono muniti di licenza di caccia e non sono iscritti alle sezioni della Federazione e, quindi, in una patente violazione dell'art. 3 della Costituzione. - S. nn. 69/1962 e 71/1963.

    Art. 55 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1965 al 16 settembre 1967. 114 parole tolte, 114 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Allo scadere della concessione delle predetteaggiunto: Alla scadenza del termine di durata delle zone di ripopolamento e cattura, tolto: e qualora tale concessione non venga rinnovata aggiunto: qualora tale termine non venga prorogato, le zone stesse restano, per la sola successiva annata venatoria, automaticamente costituite in riserva, tolto: senza che occorra, mutare le tabelle perimetrali eventualmente esistenti. Ove tali tabelle non esistano, esse vanno collocate con la scritta di cui all'art. 45 comma 1°. Nella detta annata possono cacciare nella zona solo i cacciatori della sezione o delle sezioni della Federazione italiana della caccia nei cui territori aggiunto: a vantaggio dei cacciatori residenti nella Provincia nel cui territorio siano situati i terreni inclusi nella zona tolto: stessa, secondo le norme previste nel comma secondo del precedente articoloaggiunto: , senza che occorra mutare le tabelle esistenti.

tolto: Detteaggiunto: In dette zone sono esenti da ogni tassa tolto: sulle tabelle perimetrali, nonche' dalla tassa ettariale aggiunto: le tabelle perimetrali. Dette zone sono altresi' esenti dalla tassa erariale e dalla relativa soprattassa, per l'anno di esercizio riservato.

tolto: I aggiunto: 1 cacciatori di altre tolto: sezioni che si introducano nel territorio riservato, per esercitarvi abusivamente la caccia o la uccellagione, e coloro che comunque ve la esercitino, violando le norme di cui sopra, aggiunto: Province che esercitino la caccia e l'uccellagione nelle zone costituite in riserva ai sensi del primo comma sono soggetti alle sanzioni tolto: stabilite aggiunto: previste per l'esercizio abusivo della caccia in riserva.

Prima della scadenza aggiunto: del divieto e dell'apertura della zona, tolto: la Amministrazione provinciale aggiunto: il Comitato provinciale della caccia puo' prelevare dalla stessa, a scopo di ripopolamento, la selvaggina stanziale protetta di cui sia possibile la catturaaggiunto: .

aggiunto: Il Comitato provinciale della caccia disciplina l'esercizio venatorio nella zona trasformata in riserva, onde assicurare il regolare svolgimento dell'esercizio stesso ed una razionale utilizzazione del patrimonio faunistico esistente nel comprensorio. Per il raggiungimento di tali scopi puo' disporre misure limitative nel godimento della riserva.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art55 · fonte del testo

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