Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]L'introduzione dall'estero della selvaggina viva delle specie indicate nell'art. 40, salvo il divieto dell'autorita' competente, puo' effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento, previo parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia.

[2]E' sempre vietato immettere selvaggina estranea alla fauna indigena senza l'autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il predetto Laboratorio di zoologia.

[3]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000. 14

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 agosto 1967, n. 799

14

La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7, 10, 14, 18, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".

Testo in vigore dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 agosto 1967, n. 799

    La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7, 10, 14, 18, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art42 · fonte del testo

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