Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967. Leggi il testo vigente →

[1]L'introduzione dall'estero della selvaggina viva delle specie indicate nell'art. 40, salvo il divieto dell'autorita' competente, puo' effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento, previo parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia.

[2]E' sempre vietato immettere selvaggina estranea alla fauna indigena senza l'autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il predetto Laboratorio di zoologia.

[3]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Testo in vigore dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art42 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari