Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1945 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Agli effetti della presente legge sono considerati nocivi:

  • a)fra i mammiferi: il lupo, la volpe, la faina, la puzzola, la lontra, il gatto selvatico;
  • b)fra gli uccelli: le aquile, i nibbi, l'astore, lo sparviero e il gufo reale.

[2]Nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura sono, altresi', considerati nocivi la martora, la donnola, i rapaci diurni e notturni, i corvi, le cornacchie, la taccola, la gazza, la ghiandaia e le averle. Sono parimenti considerati nocivi gli aironi e i marangoni dove si esercita l'industria della pesca.

[3]E' equiparato ai nocivi il gatto domestico vagarne oltre 300 metri dall'abitato.

[4]Il cinghiale e l'istrice sono considerati nocivi quando si introducano nei fondi coltivati o negli allevamenti e vi producano danni.

[5]Anche per gli animali nocivi spetta al Ministro per l'agricoltura e per le foreste la facolta' prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408

2

Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".

Testo in vigore dal 11 gennaio 1945 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 gennaio 1945

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1939 al 11 gennaio 1945.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art4 · fonte del testo

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