Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1939 al 11 gennaio 1945. Leggi il testo vigente →

[1]Agli effetti della presente legge sono considerati nocivi:

  • a)fra i mammiferi: il lupo, la volpe, la faina, la puzzola, la lontra, il gatto selvatico;
  • b)fra gli uccelli: le aquile, i nibbi, l'astore, lo sparviero e il gufo reale.

[2]Nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura sono, altresi', considerati nocivi la martora, la donnola, i rapaci diurni e notturni, i corvi, le cornacchie, la taccola, la gazza, la ghiandaia e le averle. Sono parimenti considerati nocivi gli aironi e i marangoni dove si esercita l'industria della pesca.

[3]E' equiparato ai nocivi il gatto domestico vagarne oltre 300 metri dall'abitato.

[4]Il cinghiale e l'istrice sono considerati nocivi quando si introducano nei fondi coltivati o negli allevamenti e vi producano danni.

[5]Anche per gli animali nocivi spetta al Ministro per l'agricoltura e per le foreste la facolta' prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 25 luglio 1939 al 11 gennaio 1945

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art4 · fonte del testo

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