Art. 285 — Ricorso all'autorità giudiziaria
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
pronunciando con unica sentenza sui procedimenti di cui all'epigrafe: dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, per le tasse di registro; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145 dello stesso R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, per le tasse di registro; dich…
Art. 285 Testo unico la finanza locale · Art. 48 Testo unico la finanza locale
Nell'ambito della discrezionalita`, spettante al legislatore, di determinare le diverse possibili forme di tutela giurisdizionale e, in particolare, per quanto riguarda il diritto tributario, di differenziare detta tutela a seconda delle diverse specie di imposta, non e` irragionevole la statuizione, secondo un'antica e accettata tradizione, che i ruoli delle imposte locali vengano resi pubblici mediante deposito ed affissione e che dalla pubblicazione decorra il termine per adire l'autorita` giudiziaria, tanto piu` se il termine previsto non renda impossibile ne` eccessivamente difficile l'esercizio del diritto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3,24, 113 Cost. - dell'art. 285, comma terzo, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, che consente al contribuente di ricorrere all'autorita` giudiziaria entro sei mesi dalla pubblicazione del ruolo d'imposta). cfr. S. n. 255/1974.
Art. 285 Testo unico la finanza locale · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost.
Vedi: Sent. 109/1962.
Art. 285 Testo unico la finanza locale · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost.
V. Sent. 24/56 C (Nella specie era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, già dichiarata costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 79 del 30 dicembre 1961 e dell'art. 285, secondo comma, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 86 del 3 luglio 1962).
Art. 48 Testo unico la finanza locale · Art. 285 Testo unico la finanza locale · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
La Corte costituzionale emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta quando trattasi di questione relativa a norme di cui è già stata dichiarata la illegittimità costituzionale. In tal caso l'infondatezza deriva dal fatto che, essendo sopraggiunta la cessazione della efficacia delle norme impugnate, la questione di legittimità non è più proponibile. La Corte emana, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, anche quando già con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale e non ricorrano i motivi che possano giustificare una diversa decisione.
Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 285 Testo unico la finanza locale · Art. 24 cost. · Art. 113 cost.
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata con ordinanza la questione di legittimità costituzionale relativa a una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia già riconosciuto illegittima. (Nella specie erano state riproposte - in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 145, comma terzo, e 149 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, e dell'art. 285, secondo comma, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, che riaffermavano il principio del "solve et repete" in tema di imposta di registro e di finanza locale). V. sent. n. 79 del 30 dicembre 1961 e 86 del 3 luglio 1962.
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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4 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1962 al 22 dicembre 2008. 120 parole tolte, 23 parole aggiunte.
tolto: Esauriti i ricorsi di cui agli articoli 282-284 e 284-bis, ogni ulteriore questione, che non si riferisca ad estimazione di redditi o ad accertamenti di fatto relativi alla materia imponibile, puo' essere proposta, unicamente davanti all'autorita' giudiziaria, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, allegato E. In tutti i casi il ricorso all'autorita' giudiziaria deve essere corredato del certificato dell'eseguito pagamento delle rate di imposta o contributo gia' scadute. Il ricorso stesso non puo' essere proposto dopo trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione, prescritta dal 8° comma dell'articolo seguente, del ruolo in cui fu compreso il contribuente o dalla data di notifica, dell'ultima decisione delle Commissioni amministrative, se questa interviene in epoca posteriore al ruolo.aggiunto: Testo-art. 285 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art285 · fonte del testo
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