Corte costituzionale

Sentenza n. 86/1962

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/07/1962 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 149r.d. 3269/1923
  • art. 145r.d. 3269/1923
  • art. 48r.d. 3269/1923
  • art. 285r.d. 3269/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 145

e 149 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269, e degli artt. 48 e 285 del

T. U. per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, promossi con le

seguenti ordinanze della Corte di cassazione - Sezioni unite civili:

1) ordinanza emessa l'8 giugno 1961 nel procedimento civile

vertente tra Marrocco Guido e l'Ufficio delle imposte di consumo di

Terracina, iscritta al n. 131 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 del 2 settembre 1961;

2) ordinanza emessa il 18 maggio 1961 nel procedimento civile

vertente tra Arneri Enrico, Rossi Luigi, il Comune di Rozzano e la

Società nazionale metanodotti, iscritta al n. 133 del Registro

ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 232 del 16 settembre 1961;

3) ordinanza emessa il 18 maggio 1961 nel procedimento civile

vertente tra Arneri Enrico e la Società nazionale metanodotti,

iscritta al n. 134 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;

4) ordinanza emessa il 18 maggio 1961 nel procedimento civile tra

Arneri Enrico e la Società nazionale metanodotti, iscritta al n. 135

del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961.

Udita nell'udienza pubblica del 20 giugno 1962 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

Uditi gli avvocati Nino Cardinale, per il Marrocco, Mario

Moschella, per l'Arneri, e Silvio Riva Crugnola, per la Società

nazionale metanodotti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza 8 giugno 1961, emessa nel giudizio vertente fra

Marrocco Guido e l'Ufficio delle imposte di consumo di Terracina, la

Corte di cassazione proponeva questione di legittimità costituzionale

degli artt. 145, comma terzo, e 149 della legge di registro (R. D. 30

dicembre 1923, n. 3269), in collegamento con gli artt. 48 e 285 del T.

U. per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175.

La Cassazione rilevava che il combinato disposto di detti articoli

di legge aveva esteso alla materia delle imposte di consumo la regola

dell'obbligo del previo adempimento del debito come presupposto di

ammissibilità della opposizione all'ingiunzione fiscale; che, a

seguito della sentenza di questa Corte del 31 marzo 1961, n. 21, la

quale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo

comma dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, per

contrasto con le norme di cui agli artt. 3, 24, 113 della Costituzione,

doveva essere proposta di ufficio la questione analoga per gli articoli

su citati della legge di registro e del T. U. sulla finanza locale; che

la questione era rilevante perché l'ufficio fiscale aveva eccepito

l'inosservanza dell'obbligo del solve et repete; che essa non era

manifestamente infondata per le ragioni addotte a proposito del

predetto secondo comma dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248;

che non era possibile ritenere che gli effetti della sentenza della

Corte costituzionale sopra ricordata dovessero automaticamente

estendersi alle disposizioni invocate dall'Ufficio delle imposte di

consumo di Terracina, dato che queste non erano state indicate dalla

Corte costituzionale tra le disposizioni coinvolte nella dichiarazione

di illegittimità da essa pronunziata.

L'ordinanza 22 luglio 1961 veniva notificata alle parti, al

Procuratore generale della Corte di cassazione e al Presidente del

Consiglio dei Ministri; il 24 successivo veniva comunicata al

Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della

Repubblica; veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 settembre

1961, n. 218.

2. - Con altre tre ordinanze 18 maggio 1961, pronunziate in tre

separati giudizi fra la Società nazionale metanodotti (S.N.A.M.) e

Arneri Enrico appaltatore della riscossione della tassa di occupazione

di suolo pubblico per il Comune di Rozzano, e in uno dei quali (quello

riferito all'ordinanza iscritta al n. 133 del Reg. ord. 1961) erano

parti anche il Comune di Rozzano e Rossi Luigi, contabile dell'ufficio

di riscossione di detta tassa, la stessa Corte di cassazione promoveva

analoga questione di legittimità costituzionale per il predetto art.

149 della legge di registro (R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269) e, in

quanto occorresse, per l'art. 145 della stessa legge e per l'art. 285

del T. U. sulla finanza locale (R.D. 14 settembre 1931, n. 1175), in

riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

I giudizi predetti avevano per oggetto opposizione ad ingiunzione

per tassa di occupazione temporanea di suolo pubblico; e la Cassazione

rilevava che in materia, la legge 6 marzo 1958, n. 177, rinviava alle

norme sull'accertamento, sulla riscossione e sulla procedura

contenziosa stabilite per le imposte di consumo dal T.U. per la finanza

locale 14 settembre 1931, n. 1175; il quale, a sua volta, nell'art. 48,

dispone che le imposte dovute e non pagate nei tempi stabiliti sono

ricuperate con il procedimento ingiuntivo prescritto per l'esazione

della imposta di registro. La legge sull'imposta di registro, all'art.

149, assume il principio del solve et repete, e, a seguito della

dichiarazione di illegittimità costituzionale del secondo comma

dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, era necessario,

secondo la Cassazione, stabilire se la relativa pronunzia determinasse

automaticamente la illegittimità delle altre norme legislative nelle

quali tale principio è contenuto. La Cassazione rilevava che, in

virtù dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, spetta alla

Corte costituzionale determinare quali siano le altre disposizioni

legislative la cui illegittimità derivi come conseguenza della

decisione adottata; e, pertanto, solo la Corte costituzionale può

stabilire se siano legittime le disposizioni invocate contro la

S.N.A.M. La Cassazione riteneva rilevante la questione ed escludeva che

essa fosse manifestamente infondata.

Le tre ordinanze il 22 luglio 1961 venivano notificate alle parti,

al Procuratore generale della Corte di cassazione e al Presidente del

Consiglio dei Ministri; il 24 successivo venivano comunicate al

Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della

Repubblica; venivano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 16

settembre 1961, n. 232.

3. - Si costituivano innanzi a questa Corte, per la prima causa

soltanto il Marrocco, e per le altre cause la S.A.M. e l'Arneri.

Il Marrocco e la S.N.A.M, nelle loro deduzioni, depositate

rispettivamente il 21 settembre e l'11 agosto 1961, facevano proprie e

ribadivano le ragioni esposte nelle ordinanze della Corte di

cassazione.

Per sua parte la S.N.A.M, con deduzioni aggiunte, depositate 11

maggio 1962, rilevava che questa Corte, con sentenza 30 dicembre 1961,

n. 79, aveva dichiarato illegittimo l'art. 149 del R.D.L. 30 dicembre

1923, n. 3269 (legge di registro), e che, quindi, la questione

principale sollevata dalla Corte di cassazione doveva ritenersi

risolta; doveva decidersi soltanto la questione concernente la

legittimità costituzionale dell'art. 145, terzo comma, della predetta

legge di registro e dell'art. 285 del T.U. per la finanza locale, di

cui l'ultima, per la disposizione del secondo comma dell'articolo

denunziato, ha un chiaro riferimento alla questione del solve et

repete, concernendo in generale l'accertamento e il contenzioso della

finanza locale.

L'Arneri, nelle deduzioni depositate il 5 ottobre 1961, ha

osservato preliminarmente che non sembra appropriato il richiamo agli

artt. 145, terzo comma, della legge di registro e 285 del T.U. sulla

finanza locale. Il primo, infatti, si riferisce al principio

dell'esecutorietà degli atti amministrativi e non a quello del solve

et repete, che non viene in discussione nel presente caso. Il secondo

riguarda la procedura per ruoli e quindi non concerne la tassa per le

occupazioni temporanee, per le quali valgono le disposizioni relative

alle imposte di consumo (legge 6 marzo 1958, n. 177), la cui

riscossione coattiva avviene a mezzo di ingiunzione. L'Arneri ha

soggiunto che la sentenza di questa Corte 31 marzo 1961, n. 21, non

può applicarsi all'art. 149 della legge di registro, perché questo

stabilisce l'onere del solve et repete in modo autonomo rispetto

all'art. 6, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E;

l'art. 149 della legge sul registro non esclude la tutela

giurisdizionale in violazione dell'art. 113 della Costituzione, ma anzi

espressamente l'ammette, non viola il principio di eguaglianza, e non

è in contrasto con l'art. 24, il quale, per i meno abbienti, impone

soltanto di predisporre particolari istituti che ne assicurano l'agire

e la difesa davanti ad ogni giurisdizione: l'art. 24 ha cioè valore

programmatico, e, comunque, non è applicabile alla materia regolata

dall'art. 149 della legge sul registro, il quale consente di adire alla

tutela della giurisdizione amministrativa senza spese e senza l'onere

del previo pagamento dell'imposta. Questo onere va soddisfatto soltanto

in caso di ricorso all'autorità giudiziaria; ma ciò dipende dalla

speciale natura delle sentenze emesse dagli organi giurisdizionali

amministrativi, che debbono essere eseguite, mentre le sentenze del

giudice ordinario possono anche non essere eseguite.

4. - Alla pubblica udienza del 20 giugno 1962 la difesa del

Marrocco, della S.N.A.M. e dell'Arneri si riportavano alle rispettive

deduzioni. Considerato in diritto :

1. - I quattro procedimenti possono essere riuniti, avendo per

oggetto le medesime questioni di legittimità costituzionale.

2. - La sentenza di questa Corte del 30 dicembre 1961, n. 79, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 149 del R. D. 30

dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro); e, pertanto, la relativa

questione deve essere ritenuta manifestamente infondata, conformemente

alla costante giurisprudenza di questa Corte, in quanto si riferisce ad

una norma che ha già cessato di avere efficacia (sentenza 30 dicembre

1961, n. 79).

3. - È poi infondata l'altra questione concernente il terzo comma

dell'art. 145 della stessa legge di registro, rimessa a questa Corte,

in via principale, con la prima ordinanza, e, per quanto occorre, con

le altre tre.

La norma è stata denunziata con riferimento al principio del solve

et repete; ma con questo non ha alcuna relazione. Essa statuisce che il

reclamo amministrativo non dà diritto alla sospensione degli atti

esecutivi e che l'atto di opposizione in via giudiziaria sospende

l'obbligo di pagamento soltanto in alcuni casi espressamente indicati;

e così riafferma il principio dell'esecutorietà dell'atto

amministrativo, che è del tutto estraneo alla regola del solve et

repete (sentenza 31 marzo 1961, n. 21). Non impedisce, infatti, né

limita la tutela giurisdizionale, ma esclude soltanto che l'autorità

giudiziaria possa sospendere l'effetto dell'atto amministrativo; e ciò

è permesso dall'art. 113, terzo comma, della Costituzione.

4. - La Corte di cassazione, nella prima ordinanza, ha denunziato,

in collegamento con i suddetti artt. 145 e 149 della legge di registro,

anche gli artt. 48 e 285 del T.U. per la finanza locale 14 settembre

1931, n. 1175, e, nelle altre tre ordinanze, in quanto occorre, il

medesimo art. 285 del T.U. per la finanza locale.

L'art. 48 predetto estende le norme stabilite per la esazione delle

tasse di registro al ricupero coattivo, così delle imposte di consumo

dovute e non pagate, come dell'indennità di mora: evidentemente

richiama, per tali imposte, la regola del solve et repete enunciata

nell'art. 149 della legge per le tasse di registro. Ma, venuta meno

quest'ultima disposizione, a seguito della dichiarazione della sua

illegittimità costituzionale, viene a mancare il rinvio ad essa da

parte dell'art. 48 del T.U. per la finanza locale; onde di questo

articolo non è necessario dichiarare l'illegittimità costituzionale,

nemmeno parzialmente (sentenza 30 dicembre 1961, n. 79).

A sua volta, l'art. 285 del T.U. per la finanza locale impone di

corredare il ricorso all'autorità giudiziaria del certificato

attestante il pagamento delle rate di imposta o di contributo già

scadute: riproduce, pertanto, il principio del solve et repete. Lo

riproduce in modo autonomo rispetto al secondo comma dell'art. 6 della

legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, già dichiarato illegittimo con

la sentenza di questa Corte del 31 marzo 1961, n. 21; la quale perciò

non concerne in modo diretto la norma denunciata. Si possono però a

detta norma riferire gli argomenti addotti nella citata sentenza, che,

ribaditi a proposito dell'art. 149 della legge di registro (sent. 30

dicembre 1961, n. 79), del sesto comma dell'art. 9 e del quinto comma

dell'art. 17 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, concernente

l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie

professionali (sent. 7 giugno 1962, n. 45), mantengono validità con

riguardo alla odierna controversia, la quale non ha caratteristiche

particolari.

L'Arneri sostiene che la disposizione denunciata concerne la

riscossione mediante ruoli e non quindi la tassa per occupazione di

suolo pubblico, cui si riferiscono le ordinanze relative alla

opposizione S.N.A.M, che viene riscossa mediante il procedimento

ingiuntivo previsto dalla legge sul registro. Il rilievo potrebbe

estendersi anche alla causa concernente l'opposizione Marrocco,

riguardante una opposizione ad ingiunzione relativa ad imposte di

consumo, perché pure tali imposte si recuperano secondo le norme

relative alla riscossione coattiva delle tasse di registro. Ma esso

non può inibire l'esame della questione, perché se questa fu proposta

con la condizione "per quanto occorra" con le tre ordinanze S.N.A.M, fu

invece sollevata incondizionatamente con l'ordinanza Marrocco: in tal

modo la Corte di cassazione ha ritenuto che la questione fosse

rilevante ai fini della controversia Marrocco. E tale apprezzamento non

può essere discusso in questa sede.

L'Arneri rileva ancora che la norma impugnata non esclude né

restringe la tutela giurisdizionale, perché questa si può svolgere

innanzi alle Commissioni tributarie, che quella tutela egualmente

realizzano e dinanzi alle quali il principio del solve et repete, nella

specie, non si applica. Ma una volta che la legge ammette il ricorso

all'autorità giudiziaria, la predisposta tutela non può essere

menomata mercé l'imposizione del solve et repete.

Viene, inoltre, osservato che il principio di eguaglianza, ex art.

3 della Costituzione, sul quale si suole anche fondare la

illegittimità della regola del solve et repete, non è indebolito

dalla norma denunciata: questa deve coordinarsi con il successivo art.

24, terzo comma, il quale, disponendo che ai meno abbienti sono

assicurati, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi

davanti ad ogni giurisdizione, ha, secondo l'Arneri, un contenuto

soltanto programmatico e, pertanto, non è di per sé solo causa

d'illegittimità di una norma ordinaria. Ma i rimedi ai quali il

suddetto art. 24 accenna si riferiscono all'onere della parte di

anticipare le spese giudiziarie e nulla hanno da vedere con le norme in

cui la soddisfazione della pretesa fatta valere sia prevista qual

presupposto per invocare la tutela giurisdizionale. Tali norme non

rispettano il principio di eguaglianza perché come è stato già

deciso da questa Corte, ostacolano la tutela dei meno abbienti. E non

si riescono a giustificare nemmeno con l'assunto, pur prospettato

dall'Arneri, che le sentenze emesse dagli organi giurisdizionali

amministrativi debbono essere eseguite, mentre quelle degli organi

ordinari possono non essere poste in esecuzione: l'assunto, infatti,

annoda la regola del solve et repete al principio di esecutorietà

dell'atto amministrativo, che è un collegamento ritenuto

ingiustificato da questa Corte (sentenza 31 marzo 1961, n. 21).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza sui procedimenti di cui

all'epigrafe:

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, per le

tasse di registro;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 145 dello stesso R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, per le tasse

di registro;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 285, secondo

comma, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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