Corte costituzionale

Ordinanza n. 13/1973

Altra decisione · depositata il 20/02/1973 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6legge 2248/1865

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del r.d.l. 7

agosto 1936, n. 1639 (riforma degli ordinamenti tributari), convertito

nella legge 7 giugno 1937, n. 1016; del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516

(costituzione e funzionamento delle commissioni amministrative per le

imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari); dell'art. 6

della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, sul contenzioso

amministrativo; dell'articolo 53, primo comma, del r.d. 24 agosto 1877,

n. 4021 (testo unico delle leggi per l'imposta sui redditi della

ricchezza mobile); dell'art. 285, primo comma, del r.d. 14 settembre

1931, n. 1175 (testo unico per la finanza locale), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 aprile 1969 dal tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra Re Cesare e l'Amministrazione delle

finanze dello Stato, iscritta al n. 408 dei registro ordinanze 1969 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 10

dicembre 1969;

2) ordinanza emessa il 4 dicembre 1969 dal tribunale di Rimini nel

procedimento civile vertente tra Ceschina Dante, Mario e Renzo, il

Comune di Misano Adriatico e la Cassa di risparmio di Rimini, iscritta

al n. 27 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970;

3) ordinanza emessa il 27 febbraio 1970 dalla Corte d'appello di

Torino nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle

finanze dello Stato e Ferrando Luigi, iscritta al n. 128 del registro

ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 125 del 20 maggio 1970;

4) ordinanza emessa il 29 dicembre 1969 dal tribunale di Napoli nel

procedimento civile vertente tra Dragotti Enrico e l'Amministrazione

delle finanze dello Stato, iscritta al n. 206 del registro ordinanze

1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del

15 luglio 1970;

5) ordinanza emessa il 17 aprile 1970 dal tribunale di Torino nel

procedimento civile vertente tra Getto Giancarlo ed altri e

l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 213 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 222 del 2 settembre 1970;

6) ordinanza emessa il 22 aprile 1970 dalla Corte d'appello di

Napoli nel procedimento civile vertente tra Jemma Olimpia ed altri e

l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 239 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970;

7) ordinanze emesse il 27 maggio ed il 3 giugno 1970 dalla Corte

d'appello di Napoli nei procedimenti civili vertenti tra D'Agostino

Eliseo ed altro, Cesarano Camillo e l'Amministrazione delle finanze

dello Stato, iscritte ai nn. 257 e 258 del registro ordinanze 1970 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7

ottobre 1970;

8) ordinanza emessa l'11 novembre 1970 dal tribunale di Napoli nel

procedimento civile vertente tra Negri Carmela e l'Amministrazione

delle finanze dello Stato, iscritta al n. 85 del registro ordinanze

1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del

28 aprile 1971;

9) ordinanze emesse il 21 dicembre 1970 dal tribunale di Napoli ed

il 14 aprile 1971 dal tribunale di Cremona nei procedimenti civili

vertenti rispettivamente tra la società Minerva ed altri e

l'Amministrazione delle finanze dello Stato e tra Invernizzi Carlo ed

il Comune di Gussola, iscritte ai nn. 182 e 191 del registro ordinanze

1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del

30 giugno 1971;

10) ordinanza emessa il 5 aprile 1971 dal tribunale di Napoli nel

procedimento civile vertente tra Rozera Fabio e l'Amministrazione delle

finanze dello Stato, iscritta al n. 301 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13

ottobre 1971;

11) ordinanza emessa il 10 maggio 1971 dal tribunale di Napoli nel

procedimento civile vertente tra Furgi Luigi ed altri e

l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 456 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 23 del 26 gennaio 1972.

Visti gli atti di costituzione di Ferrando Luigi, di Rozera Fabio e

dell'Amministrazione delle finanze dello Stato;

udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1973 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

uditi l'avv. Guido Cervati, per il Rozera, ed il sostituto avvocato

generale dello Stato Umberto Coronas, per l'Amministrazione

finanziaria.

Ritenuto che con le ordinanze emesse il 22 aprile, 27 maggio e 3

giugno 1970, la Corte d'appello di Napoli ha proposto la questione di

legittimità costituzionale delle norme del r.d.l. 7 agosto 1936, n.

1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari, convertito nella legge

7 giugno 1937, n. 1016, e delle norme del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516,

sulla costituzione e sul funzionamento delle Commissioni per le imposte

dirette e per le imposte indirette sugli affari, nella parte in cui

disciplinano la costituzione e il funzionamento delle Commissioni

tributane, in riferimento agli artt. 101, 104 e 109 della Costituzione;

che, inoltre, le ordinanze indicate in epigrafe, hanno sollevato le

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 20

marzo 1865, n. 2248, All. E, sul contenzioso amministrativo; dell'art.

53, primo comma, del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, delle leggi per

l'imposta di ricchezza mobile; degli artt. 22, terzo comma, e 29, terzo

comma, del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli

ordinamenti tributari, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016;

dell'art. 285, primo comma, del t.u. 14 settembre 1931, n. 1175, sulla

finanza locale, nella parte in cui sottraggono alla giurisdizione del

giudice ordinario la cognizione delle controversie relative alla

estimazione dei redditi e dei valori imponibili, in riferimento

all'art. 113 della Costituzione.

Considerato che sulle questioni di legittimità costituzionale

delle norme relative alla costituzione e al funzionamento delle

Commissioni tributarie, la Corte d'appello di Napoli ha genericamente

impugnato il r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7

giugno 1937, n. 1016, e il r.d.l. 8 luglio 1937, n. 1516, senza

esprimere in alcun modo il giudizio sulla rilevanza delle questioni nei

processi dinanzi ad essa pendenti;

che, non essendo sufficientemente formulato e delimitato l'ambito

delle questioni di legittimità costituzionale sottoposte all'esame di

questa Corte, è necessario restituire gli atti al giudice a quo per

una più specifica indicazione dell'oggetto del giudizio di

costituzionalità;

che anche in ordine agli altri giudizi di legittimità

costituzionale, proposti con le ordinanze indicate in epigrafe e

congiuntamente discussi con quelli proposti dalla Corte d'appello di

Napoli, si palesa opportuno rinviare la decisione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) ordina la restituzione alla Corte d'appello di Napoli degli atti

relativi alle ordinanze emesse in data 22 aprile, 27 maggio e 3 giugno

1970;

b) dispone la restituzione alla Cancelleria di questa Corte degli

atti relativi alle altre ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI- ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - PAOLO ROSSI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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