Art. 283 — Composizione della Giunta provinciale amministrativa; decisioni

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Sono aggregati alla Giunta provinciale amministrativa, per la risoluzione dei ricorsi, due membri effettivi e due supplenti scelti dal prefetto fra i contribuenti della provincia, che abbiano i requisiti per la nomina a rettore, designati in numero doppio dalle associazioni sindacali di primo grado legalmente riconosciute, indicate in precedenza dallo stesso prefetto, in relazione all'importanza delle varie attivita' economiche della provincia. Detti membri durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili. La Giunta provinciale amministrativa provvede, di regola, sui ricorsi non prima di 20 e non oltre 60 giorni dalla comunicazione: puo' avvalersi delle facolta' indicate nell'art. 280 (1° comma) e deve sentire il ricorrente quando questi ne abbia fatta esplicita richiesta nel ricorso. Le decisioni, di mano in mano che vengono pronunciate, sono trasmesse al podesta' che ne cura la notificazione agl'interessati entro dieci giorni dal ricevimento.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 1 maggio 1948

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 451/1989

    Ha colpito questo articolo
    27 luglio 1989

    fa composizione della g.p.a. - sezione speciale per i tributi locali, di cui son membri anche funzionari di prefettura e dell'intendenza di finanza, non garantisce in alcun modo l'indipendenza di tale giudice dall'Esecutivo, violando così gli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, Cost. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo l'art. 283 del r.d. 14 settembre 1931 n. 1175, come modificato dall'art. 14, d.lgs. 26 marzo 1948 n. 261 (e finché il legislatore non interverrà per disporre una nuova e legittima composizione della predetta sezione - oltreché della Commissione comunale per i tributi locali - non potrà funzionare neanche il giudizio davanti alla Commissione centrale prevista dagli artt. 284 bis del t.u. sulla finanza locale e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638, quale giudice di terzo grado, sicché il ricorso del contribuente dovrà essere proposto direttamente innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria). - S.n. 30/1967; nonché S.n. 281/1989 (dichiarativa dell'incostituzionalità della composizione della Commissione comunale per i tributi locali).

    Art. 283 Testo unico la finanza locale · Art. 24 cost. · Art. 24 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 332/1987

    Questione inammissibile
    22 ottobre 1987

    Le questioni di legittimita` costituzionale relative alla indipendenza e imparzialita` delle Commissioni comunali e delle Sezioni speciali della G.P.A, allorche` siano sollevate dopo che e` giunta a compimento la fase (processuale) svoltasi avanti a tali organi - i cui atti non sarebbero, comunque,resi inefficaci dalla eventuale dichiarazione di incostituzionalita` della loro composizione - non hanno rilevanza alcuna per la decisione della fattispecie nel successivo giudizio davanti al tribunale. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost. - degli artt. 278, terzo comma, e 283, secondo comma, R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, nella parte in cui determinano la composizione delle commissioni comunali e delle sezioni speciali delle G.P.A., sopravvissute alla riforma tributaria del 1972 per effetto dell'art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638). - cfr. S.n. 116/1974

    Art. 278 Testo unico la finanza locale · Art. 283 Testo unico la finanza locale · Art. 101 cost. · Art. 108 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 10/1975

    Altra decisione
    16 gennaio 1975

    ordina la restituzione al tribunale di Milano degli atti relativi all'ordinanza emessa il 6 ottobre 1971. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE…

    Art. 283 Testo unico la finanza locale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art283 · fonte del testo

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