Corte costituzionale

Sentenza n. 451/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/07/1989 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

dichiarata illegittima

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 283 del testo

unico della finanza locale approvato con r.d. 14 settembre 1931 n.

1175 e modificato dall'art. 14 d. lgs. 26 marzo 1948 n. 261, nonché

dell'art. 24 legge 11 marzo 1953 n. 87 (Norme sulla costituzione e

sul funzionamento della Corte costituzionale), promosso con ordinanza

emessa il 2 febbraio 1989 dal Tribunale di Genova nel procedimento

vertente tra il Comune di Arenzano e De Filippi Enrico, iscritta al

n. 217 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e l'atto di costituzione del Comune di Arenzano;

Udito nella pubblica udienza del 4 luglio 1989 il Giudice relatore

Francesco Saja;

Uditi l'avv. Cesare Glendi per il Comune di Arenzano e l'avvocato

dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto Il 1° luglio 1975 veniva notificato ai fratelli De Filippi Enrico

e Francesco, comproprietari di terreni in Arenzano, avviso di

accertamento ai fini dell'imposta sugli incrementi delle aree

fabbricabili prevista dalla legge 5 marzo 1963 n. 246, relativamente

al periodo 1° gennaio 1961-31 dicembre 1970.

Un successivo avviso veniva notificato l'11 dicembre 1975, per un

ulteriore imponibile, ai suddetti fratelli nonché a Boggiano Pia,

comproprietari per un terzo ciascuno di altri terreni nel Comune

suindicato, relativamente alla stessa imposta e per il medesimo

periodo.

In data 3 dicembre 1975 era notificato ai detti fratelli, quali

eredi di De Filippi Giuseppe, proprietario di terreni ivi siti,

avviso di accertamento, sempre per la medesima imposta e per lo

stesso periodo, con un diverso imponibile.

Contro questi atti i contribuenti presentavano separati ricorsi

alla Commissione comunale per i tributi locali di Arenzano, la quale,

dopo averli riuniti, li accoglieva in parte, riducendo l'imponibile

accertato.

Avverso tale decisione i contribuenti adivano la Giunta

provinciale amministrativa di Genova, Sezione speciale tributi

locali, la quale, in accoglimento del ricorso, dichiarava che il

Comune era decaduto dal diritto di procedere agli accertamenti in

questione perché tardivamente notificati.

Il Comune impugnava questa decisione dinanzi al Tribunale di

Genova, chiamando in giudizio De Filippi Enrico, De Filippi Francesco

e Boggiano Pia e instando perché fossero dichiarati legittimi i

detti avvisi di accertamento.

Con ordinanza del 3 giugno 1985 (reg. ord. n. 687 del 1985) il

Tribunale sollevava, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e

108, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale

degli artt. 278, terzo comma, e 283, secondo comma, del testo unico

della finanza locale approvato con r.d. 14 settembre 1931 n. 1175 e

successive modificazioni, nella parte in cui, rispettivamente,

determinano la composizione della Commissione comunale e della

Sezione speciale della G.P.A. per i tributi locali. Riteneva il

Tribunale che i detti collegi - di natura giurisdizionale e

sopravvissuti alla riforma tributaria del 1972 per effetto dell'art.

19 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638 - non offrissero le garanzie di

indipendenza e di imparzialità richieste dalle norme costituzionali

sopra citate, in quanto composti da membri legati da subordinazione

gerarchica all'Esecutivo.

Nell'ordinanza non si diceva affatto che le due questioni erano

state sollevate nei giudizi svoltisi avanti agli organi suddetti e

pertanto questa Corte con ordinanza 14 ottobre 1987 n. 332 le

dichiarava manifestamente inammissibili perché irrilevanti nel

giudizio a quo; ciò sul rilievo che, secondo un consolidato

orientamento giurisprudenziale, gli atti delle singole fasi

processuali già concluse non divengono inefficaci per effetto delle

successive pronunce di incostituzionalità della composizione

dell'organo giudiziario - in quanto i relativi rapporti debbono

considerarsi esauriti -, salvo che la questione sia stata sollevata

prima dell'esaurimento delle fasi stesse.

Con ordinanza 9 febbraio 1989 (n. 217 reg. ord. 1989) lo stesso

Tribunale, a cui gli atti erano stati restituiti, riconosceva che

l'eccezione di illegittimità costituzionale non era stata sollevata

relativamente alla Commissione comunale nel giudizio svoltosi avanti

alla medesima e accettava quindi sul punto la decisione di questa

Corte; per quanto concerneva invece la G.P.A., deduceva che la

questione, come risultava da alcuni documenti uniti alla nuova

ordinanza, era stata sollevata davanti alla stessa e pertanto ne

sussisteva l'ammissibilità.

In relazione a ciò il Tribunale prospettava ancora il dubbio di

incostituzionalità, negando che a ciò ostasse l'art. 24, secondo

comma, legge 11 marzo 1953 n. 87, in base al quale la questione

dichiarata manifestamente irrilevante o infondata può essere

riproposta soltanto nei gradi ulteriori dello stesso processo;

subordinatamente eccepiva l'illegittimità di tale norma per

contrasto col diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.

Si costituiva il Comune di Arenzano, aderendo alle considerazioni

dell'ordinanza di rimessione.

Interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri, eccependo

l'infondatezza della questione relativa al cit. art. 24 legge n. 87

del 1953 e l'inammissibilità di quella concernente la composizione

della G.P.A., essendosi questa Corte già pronunciata con la

ricordata ordinanza n. 332 del 1987.

In prossimità dell'udienza il Comune di Arenzano ha presentato

memoria illustrativa con cui ha ulteriormente sviluppato gli

argomenti precedentemente svolti nell'atto di costituzione. Considerato in diritto È ormai ius receptum che in base all'art. 23, secondo comma,

legge 11 marzo 1953 n. 87, l'ordinanza di rimessione deve essere

specificatamente motivata con riguardo ad entrambi i requisiti di

ammissibilità della questione, vale a dire la rilevanza nel giudizio

principale e la non manifesta infondatezza. Conseguentemente il

detto provvedimento deve contenere tutti gli elementi necessari ad

identificare il thema decidendum, ed i motivi che stanno alla base di

esso.

Pertanto, nella specie era indispensabile che nell'ordinanza di

rimessione del 3 giugno 1985 il Tribunale deducesse in qualche modo

che l'eccezione di incostituzionalità, concernente la composizione

della detta Sezione speciale della G.P.A., era stata già sollevata

nel relativo giudizio, giacché soltanto la tempestiva proposizione

di tale eccezione consentiva il controllo di legittimità

costituzionale. Per contro, nulla di tutto ciò risultava dalla

suddetta ordinanza, mentre il giudice a quo ha mostrato di prendere

consapevolezza del problema soltanto per effetto dell'ordinanza

emessa da questa Corte: infatti soltanto dopo la pubblicazione di

questa egli ha abbandonato l'eccezione relativa alla commissione

comunale, non sollevata tempestivamente dalla parte, mentre l'ha

riproposta per la G.P.A., sul rilievo - non prospettato in precedenza

- che l'eccezione stessa era stata formulata davanti a quell'organo.

Il Tribunale non ha mancato di aggiungere che tale ultima

circostanza sarebbe risultata dal fascicolo di causa trasmesso

insieme alla precedente ordinanza di rimessione; comunque va

osservato che gli elementi richiesti per l'ammissibilità della

questione, come già detto, debbono risultare esclusivamente

dall'ordinanza di rimessione, e non possono eventualmente essere

tratti dagli atti del giudizio a quo; infatti soltanto l'ordinanza,

debitamente pubblicata, rende noto per ogni effetto, alla generalità

dei cittadini e agli organi giudiziari, la pendenza del giudizio

costituzionale in tutti i suoi estremi: il che va inteso in maniera

più rigorosa relativamente alla non manifesta infondatezza,

trattandosi in realtà di indicare l'essenza oggettiva della

questione, mentre, per quanto concerne la rilevanza, i suoi aspetti

possono presentare peculiarità specifiche e diversificate secondo le

varie fattispecie.

Da ciò discende come non sia configurabile alcun "errore di

fatto" da parte della Corte, la quale ha invece osservato

scrupolosamente le norme che regolano il processo costituzionale,

mentre la causa della ricordata vicenda processuale sta unicamente

nella lacuna dell'ordinanza di rimessione, ove il problema non fu

colto nella sua vera essenza: proprio perciò il Tribunale - che,

ripetesi, non avvertì allora i reali termini del problema - non fece

cenno, a suo tempo, dell'eccezione di incostituzionalità relativa

alla G.P.A., formulata nella precedente fase, e di conseguenza

sollevò indistintamente l'eccezione anche nei confronti della

Commissione comunale.

In relazione al problema concernente la G.P.A., il fatto che nella

precedente ordinanza di rimessione non si sia fatto cenno alla

tempestiva eccezione di incostituzionalità davanti al giudice

tributario può considerarsi come una pura omissione materiale, che

la Corte, secondo un suo precedente indirizzo (cfr. ord. nn. 164 del

1987 e 930 del 1988), non ritiene ostativa alla riproposizione della

questione da parte dello stesso giudice, riproposizione da ritenere

interdetta soltanto se la precedente ordinanza della Corte abbia

natura decisoria (cfr. sent. n. 536 del 1988). Pertanto non sembra

conferente l'impugnazione, da parte del giudice a quo, dell'art. 24,

secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87, il quale non preclude

l'esame nel merito della questione concernente il giudice tributario:

di conseguenza risulta inammissibile la questione relativa alla detta

impugnazione.

Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che la eccezione di

illegittimità costituzionale relativa alla composizione della G.P.A.

- Sezione speciale per i tributi locali - alla quale va riconosciuto,

com'è noto, natura giurisdizionale, sia evidentemente fondata,

analogamente a quanto già ritenuto con la sent. n. 30 del 1967

rispetto allo stesso organo nell'ordinaria sede giurisdizionale.

Ed infatti, anche per quanto riguarda tale organo di giustizia

tributaria ricorrono gli stessi vizi riscontrati nella sentenza ora

richiamata: esso, invero, è composto, tra l'altro, oltre che dal

prefetto e dall'intendente di finanza, anche da funzionari di

prefettura e dell'intendenza di finanza, i quali continuano ad

espletare le loro funzioni istituzionali e quindi permangono alle

dipendenze dell'Esecutivo; vi sono inoltre rappresentanti dei comuni

interessati. Tutto ciò chiaramente esclude che ricorra il requisito

dell'indipendenza, quale elemento caratteristico e indispensabile

dell'organo giurisdizionale.

Va ricordato al riguardo che, sempre per mancanza di indipendenza,

questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale anche

della commissione comunale (sent. n. 281 del 1989), di guisa che il

giudizio a quo risulta venuto meno nelle due prime fasi: ciò

necessariamente importa che, fin quando il legislatore non

interverrà per disporre una nuova e legittima composizione dei detti

due organi tributari giurisdizionali, non potrà funzionare neanche

il giudizio davanti alla commissione centrale prevista dagli artt.

284- bis del citato t.u. della finanza locale e 19 d.P.R. 26 ottobre

1972 n. 638, quale giudice di terzo grado, sicché sembra potersi

dedurre che il ricorso del contribuente dovrà essere proposto

direttamente innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 283 r.d. 14

settembre 1931 n. 1175 (Composizione della giunta provinciale

amministrativa - sezione speciale per i tributi locali), come

modificato dall'art. 14 d. lgs. 26 marzo 1948 n. 261;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 24 legge 25 marzo 1953 n. 87, sollevata in

riferimento all'art. 24 Cost. dal Tribunale di Genova con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:451 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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