Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 451/1989

    Ha colpito questo articolo
    27 luglio 1989

    fa composizione della g.p.a. - sezione speciale per i tributi locali, di cui son membri anche funzionari di prefettura e dell'intendenza di finanza, non garantisce in alcun modo l'indipendenza di tale giudice dall'Esecutivo, violando così gli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, Cost. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo l'art. 283 del r.d. 14 settembre 1931 n. 1175, come modificato dall'art. 14, d.lgs. 26 marzo 1948 n. 261 (e finché il legislatore non interverrà per disporre una nuova e legittima composizione della predetta sezione - oltreché della Commissione comunale per i tributi locali - non potrà funzionare neanche il giudizio davanti alla Commissione centrale prevista dagli artt. 284 bis del t.u. sulla finanza locale e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638, quale giudice di terzo grado, sicché il ricorso del contribuente dovrà essere proposto direttamente innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria). - S.n. 30/1967; nonché S.n. 281/1989 (dichiarativa dell'incostituzionalità della composizione della Commissione comunale per i tributi locali).

    Art. 283 Testo unico la finanza locale · Art. 24 cost. · Art. 24 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 332/1987

    Questione inammissibile
    22 ottobre 1987

    Le questioni di legittimita` costituzionale relative alla indipendenza e imparzialita` delle Commissioni comunali e delle Sezioni speciali della G.P.A, allorche` siano sollevate dopo che e` giunta a compimento la fase (processuale) svoltasi avanti a tali organi - i cui atti non sarebbero, comunque,resi inefficaci dalla eventuale dichiarazione di incostituzionalita` della loro composizione - non hanno rilevanza alcuna per la decisione della fattispecie nel successivo giudizio davanti al tribunale. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost. - degli artt. 278, terzo comma, e 283, secondo comma, R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, nella parte in cui determinano la composizione delle commissioni comunali e delle sezioni speciali delle G.P.A., sopravvissute alla riforma tributaria del 1972 per effetto dell'art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638). - cfr. S.n. 116/1974

    Art. 278 Testo unico la finanza locale · Art. 283 Testo unico la finanza locale · Art. 101 cost. · Art. 108 cost.

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  • Ordinanza n. 10/1975

    Altra decisione
    16 gennaio 1975

    ordina la restituzione al tribunale di Milano degli atti relativi all'ordinanza emessa il 6 ottobre 1971. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE…

    Art. 283 Testo unico la finanza locale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1989 al 22 dicembre 2008. 257 parole tolte, 23 parole aggiunte.

tolto: Per la risoluzione dei ricorsi previsti dal precedenteart. 282 e' istituita presso la Giunta provinciale amministrativa una sezione speciale per i tributi locali. La detta sezione speciale dura in carica quattro anni e si compone: del prefetto o di chi ne fa le veci che la presiede; del vice prefetto ispettore o del ragioniere capo di prefettura, ispettore; dell'intendente di finanza; di un consigliere di prefettura designato dal prefetto; di un funzionario dell'Intendenza di finanza designato dall'intendente; di un rappresentante dei Comuni nominato dal prefetto e di un rappresentante dei lavoratori designato dall'Ispettorato provinciale del lavoro; di tre membri effettivi e tre supplenti scelti fra persone esperte in materia giuridica amministrativa e tecnica e nominati con deliberazione della Deputazione provinciale approvata dal prefetto; di due membri effettivi e due supplenti scelti dal prefetto su terne proposte dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura. Il prefetto e l'intendente di finanza designano rispettivamente come supplenti un consigliere di Prefettura e un funzionario dell'Intendenza. I supplenti intervengono alle sedute soltanto in caso di assenza dei membri effettivi delle rispettive categorie. La Giunta provinciale amministrativa provvede, di regola, sui ricorsi non prima di venti e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione; puo' avvalersi della facolta' indicata nell'art. 280 (primo comma) e deve sentire il ricorrente ed il rappresentante dell'Amministrazione comunale quando ne abbiano fatta esplicita richiesta nel ricorso o nelle controdeduzioni. Le decisioni, di mano in mano che vengono pronunciate, sono trasmesse al podesta' che ne cura la notificazione agl'interessati entro dieci giorni dal ricevimento.aggiunto: Testo-art. 283 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art283 · fonte del testo

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