Art. 278 — Commissione comunale

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((Sui ricorsi decide in primo grado la Commissione comunale. La Commissione e' formata di sessanta membri nei Comuni appartenenti alla classe A; di quarantacinque in quelli appartenenti alle classi B e C; di trenta in quelli appartenenti alle classi D ed E; di quindici in quelli appartenenti alle ultime classi indicate nell'art. 11. In caso di comprovata necessita', il Consiglio comunale, con deliberazione soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, puo' aumentare il numero dei componenti, purche' risulti divisibile per tre. I componenti della Commissione non dovranno superare il numero di novanta per i Comuni della classe A, di settantacinque per quelli delle classi B e C, di quarantacinque per quelli delle classi D ed E e di trenta per quelli delle altre classi. Essi debbono avere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. La Commissione e' costituita con provvedimento del sindaco: due terzi dei componenti sono nominati dal Consiglio comunale e un terzo dal Prefetto tra i contribuenti del Comune. Per la nomina ogni consigliere comunale non puo' trascrivere nella scheda di votazione un numero di nominativi superiore ai due terzi dei componenti la Commissione. La Commissione elegge nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti, il presidente ed uno o piu' vice-presidenti. I membri nominati decadono dalle funzioni se, all'atto dell'insediamento della Commissione, ovvero successivamente hanno contestazioni pendenti nell'accertamento dei tributi comunali dovuti da essi. Il segretario comunale, o altro impiegato del Comune, funziona da segretario della Commissione; egli risponde della conservazione dei documenti e della regolare tenuta del registro delle decisioni e cura ogni altro adempimento richiesto dai lavori della Commissione. I membri della Commissione durano in carica un biennio e possono essere riconfermati)). 92

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62

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con decorrenza dal 1 gennaio 1945

Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, di patente, di soggiorno, di licenza, per la tassa di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945".

Successivamente la Corte Costituzionale

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Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 16-18 maggio 1989, n. 281 (in G.U. 1ª s.s. 24/05/1989 n. 21) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47 della L. 2 luglio 1952, n. 703 (che ha modificato il presente articolo) "nella parte in cui prevede che i membri della Commissione comunale per i tributi locali, nominati dal Consiglio comunale, possano essere riconfermati."

Testo in vigore dal 20 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 332/1987

    Questione inammissibile
    22 ottobre 1987

    Le questioni di legittimita` costituzionale relative alla indipendenza e imparzialita` delle Commissioni comunali e delle Sezioni speciali della G.P.A, allorche` siano sollevate dopo che e` giunta a compimento la fase (processuale) svoltasi avanti a tali organi - i cui atti non sarebbero, comunque,resi inefficaci dalla eventuale dichiarazione di incostituzionalita` della loro composizione - non hanno rilevanza alcuna per la decisione della fattispecie nel successivo giudizio davanti al tribunale. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost. - degli artt. 278, terzo comma, e 283, secondo comma, R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, nella parte in cui determinano la composizione delle commissioni comunali e delle sezioni speciali delle G.P.A., sopravvissute alla riforma tributaria del 1972 per effetto dell'art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638). - cfr. S.n. 116/1974

    Art. 278 Testo unico la finanza locale · Art. 283 Testo unico la finanza locale · Art. 101 cost. · Art. 108 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 luglio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1948 al 20 luglio 1952. 119 parole tolte, 86 parole aggiunte.

Sui ricorsi decide in primo grado la Commissione comunale. La Commissione e' formata di sessanta membri nei Comuni appartenenti alla classe Atolto: ,aggiunto: ; di quarantacinque in quelli appartenenti alle classi B e Ctolto: ,aggiunto: ; di trenta in quelli appartenenti alle classi D ed E tolto: eaggiunto: ; di quindici in quelli appartenenti alle ultime classi indicate tolto: nell'articolo 11. La Commissione e' costituita con provvedimento del sindaco: un terzo dei componenti e' nominato dal Consiglio comunale, un terzo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura, fra le categorie rappresentate ed un terzo dal prefetto fra i contribuenti non compresi nelle categorie predette. aggiunto: nell'art. 11. In caso di tolto: comprovate aggiunto: comprovata necessita', il Consiglio comunale, con deliberazione soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, puo' aumentare il numero dei componenti tolto: la Commissione, purche' questoaggiunto: , purche' risulti divisibile per tre. I componenti della Commissione non dovranno superare il numero … delle classi B e C, di quarantacinque per quelli delle classi D ed Etolto: , e di trenta per quelli delle altre classitolto: : essi devonoaggiunto: . Essi debbono avere i requisiti per tolto: le elezioni aggiunto: l'elezione a consigliere comunale. La Commissione tolto: elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto, il presidente ed uno o piu' vice presidenti. La commissione aggiunto: e' costituita con provvedimento del sindaco: due terzi dei componenti sono nominati dal Consiglio comunale e un terzo dal Prefetto tra i contribuenti del Comune. Per la nomina ogni consigliere comunale non puo' trascrivere nella scheda di votazione un numero di nominativi superiore ai due terzi dei componenti la Commissione. La Commissione elegge nel suo senoaggiunto: , a scrutinio segreto tolto: ed aggiunto: e a maggioranza di votiaggiunto: , il presidente ed uno o piu' viceaggiunto: -presidenti. I membri tolto: della commissione debbono avere i requisiti richiesti dal testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, per la nomina a consigliere comunale. aggiunto: nominati decadono dalle funzioni se, all'atto dell'insediamento della Commissione, ovvero successivamente hanno contestazioni pendenti nell'accertamento dei tributi comunali dovuti da essi. Il segretario comunale, o altro impiegato del tolto: comune aggiunto: Comune, funziona da segretario della tolto: commissione aggiunto: Commissione; egli risponde della conservazione dei documenti e della regolare tenuta del registro delle decisioni e cura ogni altro adempimento richiesto dai lavori della tolto: commissione aggiunto: Commissione. I membri della tolto: commissione aggiunto: Commissione durano in carica un biennio e possono essere tolto: confermati aggiunto: riconfermati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Successivamente la Corte Costituzionale

    Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 16-18 maggio 1989, n. 281 (in G.U. 1ª s.s. 24/05/1989 n. 21) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47 della L. 2 luglio 1952, n. 703 (che ha modificato il presente articolo) "nella parte in cui prevede che i membri della Commissione comunale per i tributi locali, nominati dal Consiglio comunale, possano essere riconfermati."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art278 · fonte del testo

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