Art. 278 — Commissione comunale

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Sui ricorsi decide in primo grado la commissione comunale. La commissione e' formata di 24 membri nei comuni appartenenti alla classe A, di 18 in quelli appartenenti alle classi B e C, di 12 in quelli appartenenti alle classi D ed E e di 6 in quelli appartenenti alle ultime quattro classi indicate nell'art. 11, oltre il presidente. Nei comuni delle prime cinque classi un terzo dei membri della commissione e' nominato dal prefetto tra le persone designate, in numero doppio per ogni posto ad esse assegnato, da ciascuna delle associazioni sindacali di primo grado legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione e' compreso il territorio del comune. Le associazioni ammesse a fare le designazioni e l'assegnazione a ciascuna di esse del numero delle persone da designare saranno stabilite in precedenza dal prefetto in relazione all'importanza delle varie attivita' economiche della provincia. Gli altri membri della commissione, nei detti comuni, e tutti i membri nei comuni delle altre quattro classi, sono nominati dal podesta', udita la consulta. I membri della commissione devono avere i requisiti per la nomina a consultore, e quelli di nomina podestarile devono essere scelti, almeno per meta', fra i contribuenti del comune. Il presidente e' nominato dal prefetto; questi nomina inoltre, fra i componenti della commissione, uno o piu' vicepresidenti. Il segretario comunale, o altro impiegato del comune, funziona da segretario della commissione ed ha voto consultivo: egli risponde della conservazione dei documenti e della regolare tenuta del registro delle decisioni e cura ogni altro adempimento richiesto dai lavori della commissione. Il presidente e i commissari durano in carica un biennio e possono essere confermati.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 6 aprile 1945

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 332/1987

    Questione inammissibile
    22 ottobre 1987

    Le questioni di legittimita` costituzionale relative alla indipendenza e imparzialita` delle Commissioni comunali e delle Sezioni speciali della G.P.A, allorche` siano sollevate dopo che e` giunta a compimento la fase (processuale) svoltasi avanti a tali organi - i cui atti non sarebbero, comunque,resi inefficaci dalla eventuale dichiarazione di incostituzionalita` della loro composizione - non hanno rilevanza alcuna per la decisione della fattispecie nel successivo giudizio davanti al tribunale. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost. - degli artt. 278, terzo comma, e 283, secondo comma, R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, nella parte in cui determinano la composizione delle commissioni comunali e delle sezioni speciali delle G.P.A., sopravvissute alla riforma tributaria del 1972 per effetto dell'art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638). - cfr. S.n. 116/1974

    Art. 278 Testo unico la finanza locale · Art. 283 Testo unico la finanza locale · Art. 101 cost. · Art. 108 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art278 · fonte del testo

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