Art. 278 — Commissione comunale

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((Sui ricorsi decide in primo grado la Commissione comunale. La Commissione e' formata di sessanta membri nei Comuni appartenenti alla classe A, di quarantacinque in quelli appartenenti alle classi B e C, di trenta in quelli appartenenti alle classi D ed E e di quindici in quelli appartenenti alle ultime classi indicate nell'articolo 11. La Commissione e' costituita con provvedimento del sindaco: un terzo dei componenti e' nominato dal Consiglio comunale, un terzo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura, fra le categorie rappresentate ed un terzo dal prefetto fra i contribuenti non compresi nelle categorie predette. In caso di comprovate necessita', il Consiglio comunale, con deliberazione soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, puo' aumentare il numero dei componenti la Commissione, purche' questo risulti divisibile per tre. I componenti della Commissione non dovranno superare il numero di novanta per i Comuni della classe A, di settantacinque per quelli delle classi B e C, di quarantacinque per quelli delle classi D ed E, e di trenta per quelli delle altre classi: essi devono avere i requisiti per le elezioni a consigliere comunale. La Commissione elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto, il presidente ed uno o piu' vice presidenti)). La commissione elegge nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti il presidente ed uno o piu' vice presidenti. I membri della commissione debbono avere i requisiti richiesti dal testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, per la nomina a consigliere comunale. Il segretario comunale, o altro impiegato del comune, funziona da segretario della commissione; egli risponde della conservazione dei documenti e della regolare tenuta del registro delle decisioni e cura ogni altro adempimento richiesto dai lavori della commissione. I membri della commissione durano in carica un biennio e possono essere confermati)). 42

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62

42

con decorrenza dal 1 gennaio 1945

Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, di patente, di soggiorno, di licenza, per la tassa di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945".

Testo in vigore dal 1 maggio 1948 al 20 luglio 1952

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 332/1987

    Questione inammissibile
    22 ottobre 1987

    Le questioni di legittimita` costituzionale relative alla indipendenza e imparzialita` delle Commissioni comunali e delle Sezioni speciali della G.P.A, allorche` siano sollevate dopo che e` giunta a compimento la fase (processuale) svoltasi avanti a tali organi - i cui atti non sarebbero, comunque,resi inefficaci dalla eventuale dichiarazione di incostituzionalita` della loro composizione - non hanno rilevanza alcuna per la decisione della fattispecie nel successivo giudizio davanti al tribunale. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost. - degli artt. 278, terzo comma, e 283, secondo comma, R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, nella parte in cui determinano la composizione delle commissioni comunali e delle sezioni speciali delle G.P.A., sopravvissute alla riforma tributaria del 1972 per effetto dell'art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638). - cfr. S.n. 116/1974

    Art. 278 Testo unico la finanza locale · Art. 283 Testo unico la finanza locale · Art. 101 cost. · Art. 108 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 1948

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1945 al 1 maggio 1948. 61 parole tolte, 163 parole aggiunte.

Sui ricorsi decide in primo grado la tolto: commissione aggiunto: Commissione comunale. La tolto: commissione aggiunto: Commissione e' formata di tolto: 33 membri nei comuni aggiunto: sessanta membri nei Comuni appartenenti alla classe A, di tolto: 21 aggiunto: quarantacinque in quelli appartenenti alle classi B e C, di tolto: 15 aggiunto: trenta in quelli appartenenti alle classi D tolto: e aggiunto: ed E e di tolto: 7 aggiunto: quindici in quelli appartenenti alle ultime tolto: quattro classi indicate nell'art. 11. Nei comuni delle prime cinque classi aggiunto: classi indicate nell'articolo 11. La Commissione e' costituita con provvedimento del sindaco: un terzo dei tolto: membri della commissione aggiunto: componenti e' nominato dal tolto: prefetto tra le persone appartenenti alle categorie rappresentanti le varie attivita' economiche della provincia. Gli altri membri della commissione nei detti comuni e tutti i membri nei comuni delle altre quattro classi, sono nominati dalla giunta municipale aggiunto: Consiglio comunale, un terzo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura, fra le categorie rappresentate ed un terzo dal prefetto fra i contribuenti non compresi nelle categorie predette. In caso di comprovate necessita', il Consiglio comunale, con deliberazione soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, puo' aumentare il numero dei componenti la Commissione, purche' questo risulti divisibile per tre. I componenti della Commissione non dovranno superare il numero di novanta per i Comuni della classe A, di settantacinque per quelli delle classi B e C, di quarantacinque per quelli delle classi D ed E, e di trenta per quelli delle altre classi: essi devono avere i requisiti per le elezioni a consigliere comunale. La Commissione elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto, il presidente ed uno o piu' vice presidenti. La commissione elegge nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art278 · fonte del testo

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