Art. 236 — Specie ed oggetto del contributo
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 5 aprile 1963 al 22 dicembre 2008. 94 parole tolte, 23 parole aggiunte.
tolto: E' data facolta' ai comuni di istituire contributi di miglioria specifica e di miglioria generica diretti a colpire rispettivamente: 1. l'incremento di valore dei beni rustici ed urbani, escluse le aree fabbricabili, per la parte di maggior valore che sia conseguenza dell'opera pubblica eseguita; 2. l'incremento di valore delle aree fabbricabili, che sia da attribuirsi all'espansione dell'abitato ed al complesso delle opere pubbliche eseguite dal comune. Il contributo di miglioria specifica puo' essere applicato anche dalle provincie, limitatamente alle proprieta' extra-urbane, il cui valore sia cresciuto per effetto dell'esecuzione di opere pubbliche provinciali.aggiunto: Testo-art. 236 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art236 · fonte del testo
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