Art. 225 — Obbligatorietà; soggetto ed oggetto del contributo
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1938 al 22 dicembre 2008. 95 parole tolte, 23 parole aggiunte.
tolto: Il contributo integrativo di utenza stradale, che sostituisce quello previsto dal R. decreto 30 maggio 1929, n, 997, e' obbligatorio ed e' dovuto dagli enti e societa', comunque costituiti e dalle persone che, in dipendenza dell'esercizio di un'industria o di un commercio, cagionano, col transito dei veicoli a trazione meccanica o animale, propri o di terzi, un eccezionale logorio delle strade statali, provinciali, comunali e consorziali soggette a pubblico transito. Qualora gli enti, le societa' e le persone sopra indicate abbiano piu' stabilimenti o esercizi, l'applicazione del contributo e' fatta separatamente per ciascuno di essi.aggiunto: Testo-art. 225 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art225 · fonte del testo
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