Art. 253 — Abolizione del contributo di costruzione; disposizioni transitorie e speciali
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 1933 al 22 dicembre 2008. 226 parole tolte, 23 parole aggiunte.
tolto: A decorrere dall'entrata in vigore del presenteTesto Unico, la facolta' attribuita al Governo del Re dagliart. 11 della legge 12 luglio 1896, n. 303, 3 della legge 18 luglio 1911, n. 799, e 196 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico), e' abolita per quanto riguarda il contributo di costruzione della fognatura, che s'intende assorbito in quelli di miglioria consentiti dal capo XV. Nondimeno i comuni a favore dei quali detta facolta' fu gia' esercitata possono continuare a riscuotere i contributi, cosi' per la costruzione come per la manutenzione delle fognature, nei limiti e con le modalita' stabilite nei rispettivi decreti di concessione. La stessa facolta' di continuare a riscuotere i predetti contributi compete ai Comuni che, anteriormente alla legge 12 luglio 1896, n. 303, abbiano disciplinato il servizio di fognatura con regolamenti approvati in base alle leggi vigenti prima della pubblicazione del presente testo unico. Nulla e' innovato al decreto legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, che reca provvedimenti per la fognatura e la pavimentazione stradale della citta' di Napoli, al R. decreto 16 gennaio 1921, n. 195 riguardante l'ente autonomo per l'acquedotto pugliese e al R. decreto legge 22 agosto 1930 n. 1356, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 1931 n. 428, concernente il Governatorato di Roma.aggiunto: Testo-art. 253 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art253 · fonte del testo
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