Art. 234 — Riparto del contributo
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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5 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 5 aprile 1963 al 22 dicembre 2008. 149 parole tolte, 23 parole aggiunte.
tolto: Entro il mese di aprile la commissione provinciale stabilisce, in base allo sviluppo chilometrico delle strade statali, provinciali, comunali e consorziali soggette a pubblico transito ed ai coefficienti di logorio determinanti a norma dell'art. 235, la quota di contributo spettante all'azienda autonoma statale della strada, alla provincia, ai comuni ed ai consorzi interessati e ne da' comunicazione alle rispettive amministrazioni. Queste possono, nel termine di giorni trenta da tale comunicazione, far pervenire le loro osservazioni alla commissione che decide definitivamente. Le decisioni di cui al precedente comma sono, a cura del presidente della commissione, comunicate, non oltre il 15 giugno, al prefetto che ordina al ricevitore provinciale di versare, al netto dell'aggio, le quote dovute ai singoli enti creditori. Le quote spettanti all' azienda autonoma statale della strada sono versate nello speciale conto corrente istituito presso la R. tesoreria centrale a norma della legge 17 maggio 1928, n. 1094.aggiunto: Testo-art. 234 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art234 · fonte del testo
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