Art. 200 — Esenzioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 febbraio 1939 al 20 luglio 1952. Leggi il testo vigente →

Sono esenti dalla tassa:

  • a)i pali, i fili ed i cavi telegrafici e telefonici o per trasporto di energia appartenenti a linee di amministrazioni dello Stato o in servizio dello Stato, nonche' le cassette per l'impostazione delle corrispondenze, i quadri contenenti orari e avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli uffici gli apparecchi automatici di proprieta' dello Stato per la distribuzione di tabacchi;
  • b)le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari delle ferrovie, tramvie, funicolari ed ascensori pubblici, nonche' le tabelle che interessano la circolazione stradale, purche' non contengano indicazioni di pubblicita';
  • c)gli orologi funzionanti per comodo del pubblico, sebbene di privata pertinenza;
  • d)le aste delle bandiere;
  • e)le occupazioni da parte delle vetture destinate ai servizi pubblici di trasporto concessi o autorizzati, durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;
  • f)le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale. ((Le occupazioni con impianti adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas e dell'acqua potabile nei casi in cui la proprieta' degli impianti stessi sia stata trasferita al Comune all'atto della concessione o successivamente, o ne sia prevista nel disciplinare la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione, o, nelle convenzioni stipulate anteriormente all'entrata in vigore del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, siano stati previsti a carico del concessionario oneri in natura o in denaro a titolo di corrispettivo della concessione)).

Testo in vigore dal 28 febbraio 1939 al 20 luglio 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 1939

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1933 al 28 febbraio 1939. 84 parole aggiunte.

f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale. aggiunto: Le occupazioni con impianti adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas e dell'acqua potabile nei casi in cui la proprieta' degli impianti stessi sia stata trasferita al Comune all'atto della concessione o successivamente, o ne sia prevista nel disciplinare la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione, o, nelle convenzioni stipulate anteriormente all'entrata in vigore del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, siano stati previsti a carico del concessionario oneri in natura o in denaro a titolo di corrispettivo della concessione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art200 · fonte del testo

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