Art. 199 — Distributori di carburanti; tassa; tariffa
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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5 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1993 al 22 dicembre 2008. 277 parole tolte, 23 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo di pertinenza del comune e' dovuta una tassa unica annuale nei limiti seguenti:
tolto: Parte di provvedimento in formato grafico
tolto: Per l'occupazione del suolo e sottosuolo di proprieta' della provincia la tassa unica annuale non puo' superare le lire cinquanta. La tassa e' applicabile per i distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo, di capacita' non superiore ai 3000 litri. Se il serbatoio e' di maggior capacita', la tariffa viene aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento nella misura della capacita'. Per i distributori di carburanti muniti di due serbatoi sotterranei la tassa, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento alla capacita' di un solo serbatoio, che sara' quello minore nel caso che essi siano di differente capacita'. Tale tassa e' alimentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri dell'altro serbatio. Per l'occupazione temporanea del suolo fatta con carrelli mobili per la distribuzione di carburanti e lubrificanti, la tassa non puo' superare il quarto di quella prevista dal primo e secondo comma del presente articolo, quando il carrello non sia raccordato a serbatoi collocati nel suolo pubblico. Per l'impianto l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassoldo di pertinenza del Comune e' dovuta una tassa annuale nei limiti seguenti:
tolto: Parte di provvedimento in formato grafico
tolto: Per l'occupazione del suolo o soprassuolo di pertinenza della Provincia la tassa unica annuale e' fissata in lire cinque.aggiunto: Testo-art. 199 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art199 · fonte del testo
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