Art. 108 — Esenzioni
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1938 al 22 dicembre 2008. 283 parole tolte, 23 parole aggiunte.
tolto: Oltre le esenzioni previste da leggi speciali, ovvero da accordi o convenzioni internazionali, sono anche esenti dall'imposta: 1. i palazzi e le villeggiature facenti parte della dotazione della Corona e dell'appannaggio dei Principi della Famiglia Reale; 2. le abitazioni degli ambasciatori ed agenti diplomatici delle nazioni estere; 3. le abitazioni degli agenti consolari non regnicoli, ne' naturalizzati, purche' esista parita' di trattamento negli Stati dai quali dipendono e purche' non esercitino nel Regno un commercio, un'industria od una professione e non siano amministratori di aziende commerciali; 4. le case che non siano fornite di mobili in verun tempo dell'anno; 5. le costruzioni rurali destinate esclusivamente all'abitazione dei coltivatori e al ricovero del bestiame o alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari; 6. le abitazioni dei funzionari dello Stato i quali godano, per ragioni del loro ufficio, di alloggi a fitto ridotto o a titolo gratuito, limitatamente al numero dei vani destinati esclusivamente ad uso di rappresentanza. 7° gli alberghi, gli ospedali, le case di cura e cliniche pubbliche e private; (8) I convitti, i collegi, le colonie climatiche dipendenti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dal Partito Nazionale Fascista o da Enti pubblici di assistenza; ovvero istituiti, senza scopo di lucro, da imprese o ditte private inscritte alle associazioni sindacali; 9° le caserme del Regio esercito, della Regia marina, dei Reali carabinieri, della M.V.S. N., degli agenti di P. S., dei vigili e pompieri e degli altri Corpi armati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. L'intassabilita' prevista per i corpi accasermati non si estende ai componenti di essi che convivono con la famiglia nelle caserme o in altri locali demaniali o privati sia gratuitamente sia in concessione o locazione.aggiunto: Testo-art. 108 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art108 · fonte del testo
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