Art. 220 — Esenzioni
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1933 al 22 dicembre 2008. 247 parole tolte, 23 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Sono esenti dalla tassa di circolazione:
tolto: a) i veicoli appartenenti alla Casa di S. M. il Re e dei Membri della Famiglia Reale, alla S. Sede, ai componenti il Collegio dei Cardinali, agli ambasciatori ed agli agenti diplomatici delle nazioni estere;
tolto: b) i veicoli appartenenti ai consoli e agli agenti consolari, non regnicoli ne' naturalizzati, purche' esista parita' di trattamento negli Stati dai quali dipendono e purche' non esercitino nel Regno un commercio, un'industria o una professione o non siano amministratori di aziende commerciali;
tolto: c) i veicoli di proprieta' dello Stato, dell'azienda autonoma statale della strada, delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, della Croce Rossa, nonche' quelli delle associazioni private attrezzati per il trasporto d'infermi;
tolto: d) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei corpi armati dello Stato, purche' condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di distintivi facilmente riconoscibili;
tolto: e) i velocipedi ed apparecchi ad essi assimilabili, usati personalmente da mutilati od invalidi;
tolto: f) i veicoli addetti ai servizi pubblici, pei quali sia devoluta al Ministero delle comunicazioni, di concerto col Ministero dei lavori pubblici, la competenza di approvare, nelle relative concessioni di esercizio, con le modalita', degli orari, anche le tariffe speciali;
tolto: g) i carri e le macchine agricole di pertinenza delle aziende agricole che circolano nel fondo, ovvero percorrono le strade pubbliche per recarsi, per la via piu' breve, ad un altro fondo della stessa azienda;
tolto: h) i veicoli tenuti in deposito a scopo di vendita.aggiunto: Testo-art. 220 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art220 · fonte del testo
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