Art. 168 — Esenzioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Sono esenti dall'imposta:

  • a)gl'impiegati e coloro che prestano l'opera propria verso corresponsione di uno stipendio, salario od aggio presso amministrazioni ed uffici pubblici e privati, ancorche' di carattere industriale o commerciale;
  • b)i ministri del Culto per l'esercizio del ministero sacerdotale ai sensi dell'art. 29 lettera h) del concordato approvato con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
  • c)coloro che rivendono esclusivamente generi riservati al monopolio dello Stato.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art168 · fonte del testo

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