Art. 182 — Esenzioni
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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5 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1939 al 22 dicembre 2008. 409 parole tolte, 23 parole aggiunte.
tolto: Sono esenti dalle imposte di soggiorno e di cura: 1. coloro che hanno nel comune la loro residenza o vi dimorano temporaneamente in ville od abitazioni di loro proprieta', o, comunque, sono stati assoggettati all'imposta sul valore locativo; 1- bis - Coloro che sono ricoverati, a regime comune, in ospedali, manicomi, ospizi, stabilimenti di cura od anche in case private di ricovero e cura, quando le spese di degenza fanno carico ad un ente pubblico ovvero ad un'istituzione, anche privata, di assistenza e beneficenza; l - ter. - Coloro che dimorano nel Comune in collegi o istituti a scopo di educazione, quando la spesa relativa fa carico ad un ente pubblico o ad un'istituzione, anche privata, di assistenza e beneficenza. 2. gli ambasciatori e gli agenti diplomatici delle nazioni estere; 3. i consoli e gli agenti consolari, non regnicoli, ne' naturalizzati, purche' esista parita' di trattamento negli Stati dai quali dipendono e purche' non esercitino nel Regno un commercio, un'industria o una professione o non siano amministratori di aziende commerciali. 4. i funzionari governativi, gli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica, della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, dei RR. Carabinieri e degli altri corpi militarmente organizzati a servizio dello Stato, in missione per ragioni di servizio. Nei comuni sedi di stazioni climatiche e balneari sono inoltre esenti: 5. i poveri inviati, per ragioni di cura, a spese dello Stato, delle provincie, dei comuni o delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 5 - bis. - I mutilati e gl'invalidi di guerra o per la causa nazionale che si recano nei detti Comuni per sottoporsi a cure speciali attinenti ad infermita' contratte per le cause suaccennate. 6. Gli appartenenti alle colonie marine o montane organizzate dai detti enti, dall'Opera nazionale Balilla e dalle Federazioni provinciali del Partito Nazionale Fascista, nonche' da altri enti o istituti legalmente riconosciuti, ovvero organizzate, senza scopo di lucro, da imprese o ditte private iscritte alle Associazioni sindacali; 7. i sanitari e le loro famiglie: queste s'intendono costituite, oltre che del coniuge, dei figli e dei genitori conviventi col capo di famiglia ed a carico di esso; 8. i militari di truppa del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica, della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, dei RR carabinieri e degli altri corpi militarmente organizzati a servizio dello Stato inviati alla cura per disposizioni delle autorita' competenti; 9. il personale amministrativo e direttivo, nonche' il personale di servizio addetto agli alberghi a gestione stagionale.aggiunto: Testo-art. 182 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art182 · fonte del testo
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