Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 454/1998

    Questione infondata
    30 dicembre 1998

    Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 10, primo e secondo comma, Cost. - del combinato disposto degli artt. 1 e 5 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine), sostituiti dagli artt. 2, 3, comma 4, e 21 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - nella parte in cui, nell'attribuire al Ministro del lavoro il potere di fissare le direttive in materia di impiego e di mobilità professionale dei lavoratori subordinati extracomunitari, <<non assicura il diritto degli extracomunitari invalidi civili di essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 della legge n. 482>> del 1968 -, poiché non sussiste la lacuna normativa denunciata dal giudice 'a quò, potendosi trarre, dalle disposizioni legislative in vigore, la conclusione, costituzionalmente corretta, della spettanza ai lavoratori extracomunitari, aventi titolo per accedere al lavoro subordinato stabile in Italia in condizioni di parità con i cittadini, e che ne abbiano i requisiti, del diritto ad iscriversi negli elenchi di cui all'art. 19 della legge n. 482 del 1968 ai fini dell'assunzione obbligatoria. Invero - premesso che l'interpretazione del sistema normativo da cui prende le mosse il rimettente si fonda sulla assenza di una norma specifica che affermi il diritto degli extracomunitari invalidi disoccupati ad ottenere l'iscrizione negli elenchi degli aspiranti al collocamento obbligatorio; ma considerato che, in presenza della garanzia legislativa di <<parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti>> per i lavoratori extracomunitari rispetto ai lavoratori italiani (art. 1 della legge n. 943 del 1986, e oggi art. 2, comma 3, del testo unico approvato con d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), occorrerebbe, per giungere alla predetta conclusione, rinvenire una norma che, esplicitamente o implicitamente, negasse ai lavoratori extracomunitari, in deroga alla <<piena uguaglianza>>, il diritto in questione -, nella materia, una siffatta norma derogatoria non esiste. Pertanto, una volta che i lavoratori comunitari siano autorizzati al lavoro stabile in Italia, godendo di un permesso di soggiorno rilasciato a tale scopo o di altro titolo che consenta di accedere al lavoro subordinato nel nostro Paese, e siano posti a tal fine in condizioni di parità con i cittadini italiani, e così siano iscritti o possano iscriversi nelle liste ordinarie di collocamento, essi godono di tutti i diritti riconosciuti ai lavoratori italiani, ne' perdono i loro diritti per il fatto di rimanere disoccupati. - Le disposizioni degli artt. 1 e 5 della legge n. 943 del 1986, il cui <<combinato disposto>> è denunciato dal remittente, sono state formalmente abrogate dall'art. 47, comma 1, lett. b, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Più precisamente, l'art. 1 della legge n. 943, per la parte che qui interessa, è trasfuso nell'art. 2, comma 3, del citato testo unico, mentre le disposizioni dell'art. 5 sull'avviamento al lavoro degli extracomunitari sono oggi sostituite dalla disposizioni contenute negli artt. 3, comma 4, e 21 del medesimo testo unico. Tuttavia deve osservarsi che il giudice 'a quò appunta le sue censure su una presunta omissione del legislatore, che egli riconduce al combinato disposto dei citati artt. 1 e 5 della legge n. 943 del 1986, ma che riguarderebbe sostanzialmente la mancata previsione del diritto dei lavoratori extracomunitari invalidi di iscriversi negli elenchi di cui all'art. 19 della legge n. 482 del 1968 per l'assunzione obbligatoria. Ora, da questo punto di vista, la situazione normativa non è sostanzialmente cambiata: pur dopo la sopravvenienza della legge n. 40 del 1998 e del testo unico n. 286 del 1998, manca una disposizione espressa nel senso indicato dal giudice 'a quò. La questione dunque sussiste, rinvenendosi tuttora nell'ordinamento la norma, o meglio la presunta lacuna normativa, denunciata, e deve essere decisa, in base ai principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 84 del 1996, con riferimento alle disposizioni sopravvenute del testo unico approvato con il d.lgs. n. 286 del 1998. - Cfr. S. nn. 38/1960 e 55/1961, nelle quali la Corte ha affermato che la speciale disciplina sul collocamento obbligatorio degli invalidi va ricondotta alle forme di attuazione del diritto che <<gli inabili e i minorati>> hanno, a norma dell'art. 38, terzo comma, della Costituzione, all'avviamento professionale. Diritto del quale, peraltro, gode anche lo straniero avente titolo ad accedere al lavoro subordinato nel territorio dello Stato in condizioni di eguaglianza con i cittadini, <<non essendovi, sotto questo profilo, ragione di differenziarne il trattamento rispetto al cittadino italiano>> (v. punto 4 del <<diritto>> della sentenza n. 454/1998, oggetto della massima che precede). red.: G. Leo

    Art. 10 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 1 Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 2 settembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 1987 al 2 settembre 1998. 328 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite la commissione centrale per l'impiego e la consulta di cui all'articolo 2, fissa, con propri decreti, di intesa con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, nel rispetto degli impegni comunitari e internazionali, le direttive di carattere generale in materia di impiego e di mobilita' professionale di lavoratori subordinati extracomunitari in Italia ed in particolare:

tolto: a) per la presentazione e la raccolta delle domande dei lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia e, ove opportuno, di quelli dimoranti all'estero, che chiedano di essere avviati al lavoro alle dipendenze di una impresa operante sul territorio della Repubblica italiana;

tolto: b) per la tenuta delle speciali liste di collocamento dei lavoratori extracomunitari e per la formazione delle relative graduatorie. Le liste predette devono essere tenute in modo che i lavoratori stranieri gia' legalmente residenti in Italia precedano in graduatoria, nell'ordine: i lavoratori loro familiari, i lavoratori extracomunitari, residenti all'estero, in cerca di prima occupazione in Italia, la cui domanda sia stata presentata ai sensi delle direttive relative all'attuazione della lettera a);

tolto: c) per il censimento mensile delle offerte di lavoro risultate inevase presso le competenti commissioni regionali per l'impiego e per la raccolta delle previsioni annuali riguardanti settori in cui l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale. I datori di lavoro e le organizzazioni sindacali collaborano con le commissioni regionali per l'impiego fornendo ad esse tutte le informazioni relative alle variazioni dell'offerta di lavoro;

tolto: d) per l'avviamento al lavoro su richiesta numerica dei predetti lavoratori, dopo che sia stata accertata, da almeno un mese, la indisponibilita' di lavoratori italiani e comunitari ad accettare le relative offerte di lavoro. Trascorsi ventiquattro mesi dal primo avviamento al lavoro del lavoratore extracomunitario in Italia questi, se disoccupato o se in cerca di nuova occupazione, e' iscritto nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani. La Repubblica italiana non subordina le graduatorie alla vigenza di accordi di reciprocita', pur favorendone l'attuazione ogni qualvolta essi si rendano possibili.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1986-12-30;943~art5 · fonte del testo

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