Art. 27 — Ingresso per lavoro in casi particolari (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)

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Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalita' e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

  • a)dirigenti o personale altamente specializzato di societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
  • b)lettori universitari di scambio o di madre lingua;
  • c)I professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;
  • d)traduttori e interpreti;
  • e)collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
  • f)persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, ((...));
  • g)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2016, N. 253));
  • h)lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione;
  • i)lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
  • l)lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
  • m)personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
  • n)ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
  • o)artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
  • p)stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attivita' sportiva professionistica presso societa' sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
  • q)giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
  • r)persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o sono persone collocate "alla pari";
  • r-bis)infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita' della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) ((...)), e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione e' presentata con modalita' informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalita' informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria. I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, societa' ed associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la pertinente attivita', in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove piu' favorevole. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, previo nulla osta provvisorio dell'autorita' provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione e' rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tra mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina le procedure e le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presenta comma. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresi' norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea e' disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, e' determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione e' effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.

Testo in vigore dal 11 gennaio 2017 al 29 marzo 2022

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 12/2005

    Parametro
    14 gennaio 2005

    riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze, al Tribunale di Gorizia e al Tribunale di Lucca. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005. F.to: Fernanda CONTRI, Presidente Guido NEPPI MODONA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2005. Il Di…

    Art. 14 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 13 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo · Art. 2 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 3 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 232/2001

    Parametro
    6 luglio 2001

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, dal tribunale di Palermo, sezione di Bagheria, con l'o…

    Art. 19 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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1998oggi
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  2. 4 ottobre 2025 — 2 dicembre 2025per un mese
  3. 24 maggio 2025 — 4 ottobre 2025per 4 mesi
  4. 11 dicembre 2024 — 24 maggio 2025per 5 mesi
  5. 11 ottobre 2024 — 11 dicembre 2024per 2 mesi
  6. 17 agosto 2023 — 11 ottobre 2024per un anno
  7. 21 maggio 2022 — 17 agosto 2023per un anno
  8. 29 marzo 2022 — 21 maggio 2022per un mese
  9. 11 gennaio 2017 — 29 marzo 2022per 5 anni
  10. 24 novembre 2010 — 11 gennaio 2017per 6 anni
  11. 1 luglio 2010 — 24 novembre 2010per 5 mesi
  12. 8 agosto 2009 — 1 luglio 2010per 11 mesi
  13. 21 febbraio 2008 — 8 agosto 2009per un anno
  14. 12 aprile 2007 — 21 febbraio 2008per 11 mesi
  15. 10 settembre 2002 — 12 aprile 2007per 5 anni
  16. 18 agosto 1998 — 10 settembre 2002testo originarioper 4 anni

Che cosa è cambiato dal 11 gennaio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 24 novembre 2010 al 11 gennaio 2017. 58 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, tolto: effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinatoaggiunto: ...;

g) tolto: lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2016, N. 253;

… nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) tolto: e g)aggiunto: ..., e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta … capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria. tolto: 1-quinquies. I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in … cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove piu' favorevoleaggiunto: . In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art27 · fonte del testo

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