Art. 10 — Respingimento (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8)

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1998 al 8 maggio 2003. Leggi il testo vigente →

La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera e' altresi' disposto dal questore nei confronti degli stranieri:

  • a)che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
  • b)che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessita' di pubblico soccorso. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo e' tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari. Per lo straniero respinto e' prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorita' di pubblica sicurezza.

Testo in vigore dal 18 agosto 1998 al 8 maggio 2003

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 10, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 275/2017

    Questione inammissibile
    20 dicembre 2017

    È dichiarato inammissibile l'intervento dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI) nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, disciplinante il respingimento c.d. differito, con accompagnamento coattivo alla frontiera, disposto dal questore nei confronti dello straniero. L'interveniente - che non è parte del giudizio a quo - non è titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in quanto non vanta una posizione giuridica individuale suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale. Per costante giurisprudenza, possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. ( Precedenti citati: ordinanza n. 227 del 2016 ) .

    Art. 10 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 10 cost. · Art. 13 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari